Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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all’attuale accordo, la categoria continuerà a essere esclusa da una partecipazione allo scambio delle quote di emissioni.
6.12 Comunicazione e formazione (art. 48)
La vigente legislazione in materia di CO2 invita la Confederazione a promuovere la formazione e la formazione continua di persone con compiti di politica climatica, a informare il pubblico sul contenimento e sul superamento dei cambiamenti climatici, nonché a fornire la propria consulenza a Comuni, imprese e consumatori nell’attuazione di provvedimenti. Questa disposizione va portata avanti invariata dopo il 2020.
In adempimento del mandato legale, il 31 agosto 201688 il Consiglio federale ha preso atto di un piano per un programma in materia di clima che rafforza la competenza al riguardo soprattutto nella formazione professionale e le conoscenze sul clima nella popolazione, prevede offerte concrete per la consulenza in materia di clima di Comuni e Città dell’energia, e illustra opzioni operative concrete sulla base di progetti modello.
Comunicazione e formazione sostengono gli strumenti di politica climatica che, da una parte, sono accettati meglio e, dall’altra, vengono attuati in modo più efficace. Spesso le decisioni su consumi e investimenti rispettose del clima si rivelano fallimentari per la mancanza di conoscenza delle opzioni e per gli evidenti esempi di successo, che invitano all’emulazione. La comunicazione e la formazione, tuttavia, non devono soltanto intervenire presso i generatori di gas serra, bensì anche sensibilizzare i beneficiari di provvedimenti di politica climatica. I riorientamenti di modelli aziendali e abitudini di consumo offrono anche opportunità che vogliono soltanto essere sfruttate. L’inserimento di temi inerenti al clima nella formazione e nella formazione continua deve mettere a disposizione le conoscenze necessarie in tal senso, così da eliminare gli ostacoli a un’applicazione coerente nella vita professionale di tutti i giorni.
6.13 Provvedimenti all’estero (art. 6)
Il Protocollo di Kyoto consente agli Stati industrializzati, in più dei provvedimenti nazionali, il computo di certificati che sono stati realizzati, in modo provato, nel contesto di concreti progetti di protezione del clima in Paesi in sviluppo o anche in altri Stati industrializzati. L’Accordo di Parigi amplia le possibilità di approcci cooperativi più vasti tra Paesi, purché siano garantite l’integrità ambientale e la trasparenza ed esclusi i doppi conteggi. In più, un nuovo meccanismo con norme multilaterali va sorvegliato da un organo che la Conferenza delle Parti della Convenzione dell’Accordo di Parigi insedia. Essa deve anche stabilire le modalità d’esecuzione.
In Svizzera le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero vanno sfruttate soprattutto dal settore privato. Dopo il 2020, gli importatori di carburanti devono fornire prestazioni compensatorie anche all’estero. Inoltre, le imprese che sono esentate dalla tassa sul CO2, nella variante A «Dissociazione» (cfr. n. 6.7.2) possono computare riduzioni delle emissioni realizzate all’estero.
Per analogia con la vigente legislazione in materia di CO2, il Consiglio federale deve continuare a porre requisiti di qualità alle riduzioni delle emissioni realizzate all’estero. Le riduzioni estere computabili in Svizzera devono soddisfare per lo meno i requisiti internazionali mediante i quali vengono attuati gli obiettivi dell’Accordo di Parigi (disposizioni esecutive su modalità e procedure). Se il regime climatico internazionale dopo il 2020 dovesse definire criteri relativamente vaghi o non dovesse garantire una qualità sufficientemente alta delle riduzioni delle emissioni realizzate all’estero, il Consiglio federale ne potrebbe limitare la computabilità.
I requisiti di qualità sono applicabili allo stesso modo ad autorizzazioni (p. es. lettere di approvazione) che la Svizzera rilascia ad attori privati affinché svolgano attività di riduzione
88 Cfr. UFAM (2016): Politica climatica: Formazione e comunicazione