Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
- 48 -
riduzioni nel 2030 devono quindi essere realizzate in Svizzera. Rispetto all’anno di base 1990, ciò corrisponde a un obiettivo nazionale di almeno meno 30 per cento nel 2030. I provvedimenti vengono impostati in modo tale che le emissioni in Svizzera sul periodo 2021–2030 si situino in media del 25 per cento sotto il valore del 1990. Dalla differenza tra l’abbattimento medio delle emissioni di gas serra totali (35 %) e la quota minima in Svizzera risulta una quota di massimo il 28 in media per cento rispetto alle riduzioni delle emissioni, che può essere realizzata all’estero (seconda frase del cpv. 2). Le riduzioni di emissioni ottenute all’estero possono essere computate agli obiettivi di compensazione, purché siano utili in termini ambientali, contribuiscano allo sviluppo sostenibile a livello locale e non causino doppi conteggi.
La quantità totale delle emissioni di gas serra va calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera (cpv. 3). Ora si applica il principio che non vengono aggiunte le emissioni di gas serra per le quali sono stati consegnati diritti di emissione da Stati con sistemi di scambio delle emissioni riconosciuti. Come avveniva finora, in accordo con le normative internazionali le emissioni da voli internazionali non vengono calcolate.
Per migliorare la gestione del raggiungimento degli obiettivi e quale base per eventuali correzioni di rotta, il Consiglio federale deve potere fissare obiettivi e obiettivi intermedi per settori economici e per le emissioni di CO2 prodotte dai combustibili (cpv. 4). Nella legislazione attualmente vigente sono stati definiti obiettivi per i settori edifici, industria e trasporti. In futuro, il Consiglio federale vuole fissare un obiettivo settoriale anche per l’agricoltura. Analogamente a quanto avviene oggi, l’ammontare della tassa sul CO2 deve basarsi sugli obiettivi intermedi per le emissioni prodotte dai combustibili.
Come avveniva finora il Consiglio federale deve potere fissare, d’intesa con gli interessati, obiettivi di riduzione per singoli settori economici e ora anche per gruppi di imprese (cpv. 5). In passato, sulla base di questa disposizione, è stato concluso un accordo con i gestori di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sulla riduzione delle emissioni di gas serra.
Art. 4 Provvedimenti
Per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione trovano applicazione principalmente i provvedimenti previsti dalla presente legge. Come secondo il diritto vigente, vi concorrono però anche provvedimenti volontari e provvedimenti, previsti in altre leggi, atti al raggiungimento degli obiettivi. Nei provvedimenti volontari secondo il capoverso 2 rientrano anche dichiarazioni di consumatori di energia sulla limitazione delle emissioni di CO2. Le organizzazioni private possono venire incaricate anche conformemente all’articolo 42 del disegno di legge. Questi due capoversi della legge vigente non sono quindi necessari.
Tra i provvedimenti volontari rientrano anche impegni del settore finanziario per la misurazione, la divulgazione e il rafforzamento della compatibilità climatica dei flussi finanziari.
Art. 5 Requisiti applicabili agli attestati di riduzione delle emissioni
Il Consiglio federale deve stabilire a livello di ordinanza i requisiti applicabili al rilascio di attestati di riduzione delle emissioni (cpv. 1). L’UFAM deve essere competente per l’esecuzione del rilascio degli attestati di riduzione delle emissioni, disciplinando in particolare gli standard tecnici e i metodi (cpv. 2).
Art. 6 Requisiti applicabili ai certificati di riduzione delle emissioni
La presente disposizione deve rimanere il più possibile invariata ed essere adeguata solamente sotto il profilo redazionale. Nel capoverso 2 lettera a va precisato che le riduzioni possono essere computate solamente se non sarebbero state realizzate senza il ricavo ottenuto dalla vendita delle prestazioni di riduzione. Questa modifica serve unicamente a precisare la norma, corrispondendo però alla prassi attuale.
Art. 7 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento