Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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7 Commento alle singole disposizioni
Vengono commentate soltanto le modifiche materiali rispetto al diritto vigente. Gli adeguamenti redazionali non sono illustrati in dettaglio.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Lo scopo della legge è la riduzione delle emissioni di gas serra della Svizzera (cpv. 1) con l’esigenza di fornire un contributo all’obiettivo, deciso a livello internazionale, di mantenere l’aumento della temperatura globale nettamente sotto 2 gradi centigradi. Il Consiglio federale designa i gas serra che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge (cpv. 2). Oggi sono compresi sette gas serra regolamentati a livello internazionale: diossido di carbonio (CO2), metano (CH4), gas esilarante (N2O), esafluoro di zolfo (SF6), trifluoruro di azoto (NF3), idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC). La competenza di designare i gas serra deve continuare a essere del Consiglio federale così che, in caso di necessità, possa integrare il campo d’applicazione, ad esempio qualora altri gas serra vengano inseriti nel regime climatico internazionale.
Vengono dunque considerate in particolare le emissioni di CO2 da combustibili e carburanti fossili. In accordo con le normative internazionali, è escluso il cherosene per i voli internazionali, così come sono escluse le emissioni di CO2 non dovute al consumo energetico, ad esempio dalla produzione di cemento e dalla combustione e dalla valorizzazione dei rifiuti, dall’agricoltura e dall’economia forestale e dalle sostanze stabili nell’aria (gas serra sintetici). Nel campo d’applicazione rientrano anche le prestazioni fornite dai pozzi di carbonio, ossia lo stoccaggio di carbonio nel bosco, nel suolo e nel legno utilizzato nell’edilizia, in conformità con le normative internazionali.
Art. 2 Definizioni
L’articolo 2 coincide in ampie parti con il diritto vigente. Ora alla lettera c devono potere rilasciare diritti di emissione non soltanto la Confederazione o altri Stati, bensì anche la Comunità di Stati con sistemi di scambio di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale. Questa disposizione deve consentire lo scambio delle quote di emissioni tra la Svizzera e l’UE dopo la conclusione di un relativo accordo sul collegamento di entrambi i sistemi di scambio di quote di emissioni. Alle lettere d ed e si chiarisce che i diritti di emissione per impianti fissi si differenziano dai diritti di emissione per aeromobili.
Secondo la lettera f, gli impianti sono unità tecniche fisse, in particolare per fabbricare beni o produrre energia elettrica. Secondo la lettera g, gli impianti vengono gestiti da imprese.
Alla lettera h vengono ora menzionati gli attestati di riduzione delle emissioni. In questo modo vengono ora definiti tutti i diritti negoziati attraverso il registro dello scambio di quote di emissioni. Gli attestati di riduzione delle emissioni vengono emessi per riduzioni delle emissioni in Svizzera se esse sono addizionali e vengono provate con un monitoraggio. Non possono essere trasferiti all’estero, bensì sono commerciabili solamente in Svizzera.
Art. 3 Obiettivi di riduzione
L’obiettivo è la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 50 per cento entro il 2030 rispetto al 1990 (cpv. 1). Oltre a questo obiettivo per il 2030 va sancito in più un secondo obiettivo di riduzione quantitativo per l’intero periodo di impegno 2021–2030. In questo arco di tempo, le emissioni di gas serra devono quindi in media situarsi il 35 per cento sotto il livello del 1990. Questo obiettivo medio risulta da un abbattimento lineare partendo da una riduzione del 20 per cento nel 2020 in conformità con la vigente legge. I provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra devono in parte essere eseguiti all’estero. Nel 2030 la quota estera può ammontare al massimo al 40 per cento della prestazione di riduzione necessaria al rispetto dell’obiettivo del 50 per cento (cpv. 2). Almeno il 60 per cento delle