Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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Per la pianificazione e l’attuazione efficaci dell’adattamento ai cambiamenti climatici è importante la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, poiché molti campi d’intervento rientrano nell’ambito di competenza dei Cantoni. Nella legge vigente la sola Confederazione è competente per il coordinamento di provvedimenti di adeguamento. In futuro, dovrà adempiere questo compito in collaborazione con i Cantoni. I provvedimenti da coordinare sono in particolare la prevenzione contro i rischi dei cambiamenti climatici, la riparazione dei danni dovuti ai cambiamenti climatici e la determinazione del fabbisogno finanziario per la pianificazione e l’attuazione di tali attività. Confederazione e Cantoni provvedono congiuntamente a una procedura coordinata poggiante su una base uniforme (cpv. 1).
Per la pianificazione e l’attuazione di provvedimenti di adeguamento, a livello cantonale in molti casi sono necessarie informazioni diverse che per l’impostazione delle attività a livello federale. Al fine di potere considerare meglio le esigenze dei Cantoni, in futuro non deve più la sola Confederazione, bensì la Confederazione in collaborazione con i Cantoni provvedere affinché vengano messi a disposizione i relativi dati di base e create le condizioni generali (cpv. 2).
Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2
Sezione 1: Emissioni prodotte da edifici
Art. 8 Principio
Come avveniva finora, nel capoverso 1 i Cantoni devono essere obbligati a ridurre le emissioni annue di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con agenti energetici fossili. Ora l’esigenza di una riduzione conforme agli obiettivi va concretata mediante un obiettivi intermedio a livello di legge: sulla media degli anni 2026 e 2027, le emissioni di CO2 prodotte da edifici devono, a livello svizzero, situarsi almeno il 51 per cento sotto il livello del 1990. La rilevazione delle emissioni deve avvenire secondo le medesime norme che vengono applicate per verificare gli obiettivi di riduzione settoriali (art. 3). Se questo obiettivo intermedio è stato raggiunto, potrà essere appurato nel 2028. Dovranno essere rilevanti in tal senso le emissioni di CO2, al netto delle condizioni meteorologiche, prodotte dal settore edifici. Così è possibile garantire che la temperatura esterna e i raggi solari non influenzano il raggiungimento degli obiettivi.
Sancito nel capoverso 2, l’obbligo di riferire sui provvedimenti presi e sulle riduzioni di CO2 così realizzate è coordinato con quello previsto nell’ambito della legislazione in materia di energia.
Art. 9 Conseguenze del mancato raggiungimento dell’obiettivo
Se l’obiettivo medio per le emissioni generate dagli edifici degli anni 2026 e 2027, ora definito all’articolo 8, non dovesse essere raggiunto, dal 2029 il Consiglio federale sarà introdotto un divieto nazionale d’installazione di impianti di riscaldamento funzionanti con agenti energetici fossili nelle nuove costruzioni, nonché nelle costruzioni esistenti in caso di completa sostituzione degli impianti di riscaldamento (cpv. 1). Nel concetto di impianti di riscaldamento funzionanti con agenti energetici fossili devono rientrare tutti gli impianti che come combustibile utilizzano petrolio, gas naturale o carbone e si trovano nell’edificio riscaldato o nelle sue vicinanze. I micro impianti di cogenerazione termica sarebbero così anch’essi interessati da un divieto. Il teleriscaldamento funzionante con agenti energetici fossili prodotto da centrali termiche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani non sarebbero tuttavia interessati da un divieto.
Con determinati presupposti, nelle costruzioni esistenti deve continuare a essere consentita una soluzione sostitutiva con vettori fossili. Si distingue tra due casi: da una parte, sono esclusi da un divieto edifici ben isolati e con un basso fabbisogno energetico. Dall’altra, può essere che in circostanze straordinarie, per motivi tecnici e finanziari o in virtù della tutela di interessi pubblici preponderanti, non sia ragionevole un divieto di una soluzione sostitutiva con vettori fossili (cpv. 2).