Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

- 51 -

importi vigenti nell’Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal DATEC prima dell’inizio del corrispondente anno.

Capitolo 3: Scambio di quote di emissioni e compensazione per i carburanti

Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni

Art. 16 Partecipazione su richiesta

Come avveniva finora, i gestori di determinati impianti con emissioni di gas serra medie o elevate devono potere partecipare, su richiesta, al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) (cpv. 1). Il Consiglio federale deve stabilire le categorie di impianti (cpv. 3). Devono potere partecipare, su richiesta, al SSQE, solamente impianti che adempiono i presupposti per un’esenzione dalla tassa sul CO2.

I gestori di impianti devono consegnare alla Confederazione diritti di emissione per impianti in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotti da essi (cpv. 2). La consegna di certificati di riduzione delle emissioni non deve più essere possibile.

Art. 17 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

I gestori di impianti di determinate categorie con elevate emissioni di gas serra devono continuare a essere tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (cpv. 1). Il Consiglio federale deve stabilire le categorie di impianti (cpv. 3) basandosi sulla legge vigente. Ora tra le categorie di impianti vengono contate anche le centrali termiche a combustibili fossili, che ora non sono più tenute a compensare integralmente le loro emissioni di CO2.

Art. 18 Obbligo di partecipazione: gestori di aeromobili

Ora, con il collegamento al sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE, i gestori svizzeri e stranieri di aeromobili che decollano e atterrano in Svizzera devono essere tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni. I voli che si limitano a sorvolare la Svizzera, ma non vi decollano né atterrano, non vanno coperti dal sistema svizzero di scambio di quote di emissioni. Il Consiglio federale deve disciplinare quali gestori sono esclusi da una partecipazione e quali dei loro voli non vengono coperti dal sistema di scambio di quote di emissioni (cpv. 1). Nel farlo, si basa sulle normative nell’UE che, fra l’altro, esclude voli militari, di soccorso, a vista, di diporto, d’istruzione e a scopi di ricerca. In più, esistono valori soglia per quanto concerne il peso, la produzione annuale di gas serra e il numero di voli, che possono portare a un’esenzione dal SSQE.

I gestori di aeromobili devono consegnare alla Confederazione, in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili che, in conformità con il capoverso 1, decollano e atterrano in Svizzera, diritti di emissione per aeromobili o – qualora la normativa UE lo consenta – diritti di emissione per impianti.

Art. 19 Restituzione della tassa sul CO2

Il presente articolo deve rimanere invariato.

Art. 20 Determinazione della quantità di diritti di emissione

Il Consiglio federale deve, come avveniva finora, potere stabilire anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per impianti (cap per impianti fissi). Ora deve anche potere stabilire anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per aeromobili (cap separato per aeromobili) (cpv. 1). Il rispettivo percorso di riduzione, nonché l’aliquota percentuale, vengono stabiliti attenendosi alle normative nell’UE.