Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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Il capoverso 3 trasferisce al Consiglio federale la competenza, per situazioni particolari, di potere prevedere nuove eccezioni anche per le costruzioni.

L’esecuzione del presente divieto deve incombere ai Cantoni (cpv. 4).

Sezione 2: Emissioni prodotte da autovetture, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Art. 10 Principio

Il valore obiettivo, che conformemente alla revisione parziale nell’ambito del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 è stato abbassato a 95 g CO2/km entro la fine del 2020, conformemente al capoverso 1 va applicato anche negli anni 2021–2024 alle automobili immatricolate per la prima volta.

Lo stesso principio va applicato anche agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri. Per essi il valore obiettivo del 2020 di 147 g CO2/km va applicato, parimenti, agli anni successivi fino al 2024.

Art. 11 Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe

Il presente articolo porta avanti ampiamente le modifiche introdotte nell’ambito della Strategia energetica 2050. Al Consiglio federale va trasferita la competenza, in accordo con le prescrizioni dell’UE, di stabilire obiettivi intermedi (cpv. 1), agevolazioni (p. es. conteggiare più volte i veicoli a emissioni particolarmente ridotte con il passaggio a nuovi obiettivi) (cpv.

2) e disposizioni speciali (cpv. 3).

Art. 12 Rapporto e proposte relative a un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

Nell’articolo 12 vengono ampiamente riprese le disposizioni dell’articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge vigente riguardanti il rapporto e l’ulteriore sviluppo del provvedimento per la riduzione del CO2 nel caso di veicoli nuovi. Unicamente la terminologia e i numeri degli anni vengono adeguati in modo conforme alle novità nell’articolo 10.

Art. 13 Obiettivo individuale

L’articolo 13 coincide ampiamente con l’articolo 11 della legge vigente. Il capoverso 2 precisa come il Consiglio federale deve calcolare gli obiettivi individuali di cui all’articolo 10 capoverso 3. A tal fine, secondo il capoverso 1, le autovetture, da una parte, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall’altra, devono ogni volta costituire un proprio parco veicoli. Nel capoverso 4, per il numero minimo di autofurgoni e di trattori a sella leggeri, viene utilizzata la medesima formulazione che per le autovetture.

Art. 14 Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

L’articolo 14 coincide ampiamente con l’articolo 12 della legge vigente. Il capoverso 3 conterrà ora le disposizioni dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a e b della legge vigente sulle innovazioni ecologiche che il Consiglio federale deve considerare per stabilire il metodo di calcolo, nonché direttive europee. Rimane di competenza del Consiglio federale, se e come veicoli a emissioni particolarmente ridotte possono essere computati al raggiungimento degli obiettivi (cpv. 4).

Art. 15 Prestazione sostitutiva in caso di superamento dell’obiettivo individuale

La nozione di «sanzione» viene ora rimpiazzata da quella di «prestazione sostitutiva». Secondo il capoverso 1, dal 2020 la fascia di oscillazione per prestazioni sostitutive dovrà situarsi tra 95 e 152 franchi per grammo che supera l’obiettivo individuale. Secondo il capoverso 2, gli importi menzionati nel capoverso 1 vanno ora stabiliti annualmente. Il metodo per la definizione degli importi viene disciplinato dal Consiglio federale, che si fonda sugli