Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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Ora il Consiglio federale deve potere aumentare la quantità massima di diritti di emissione disponibile per gli impianti se nuove categorie di impianti sono tenute a partecipare, o adeguarlo verso il basso, se categorie di impianti vengono escluse dall’obbligo di partecipare al SSQE (cpv. 2).

È previsto che, dalla quantità complessiva dei diritti di emissione disponibili ogni anno, il Consiglio federale trattenga ogni volta una parte adeguata quale riserva per impianti e per aeromobili (cpv. 3). I diritti di emissione trattenuti devono potere essere assegnati ai gestori di impianti e aeromobili che entrano per la prima volta nel SSQE o che registrano una crescita elevata rispetto a un anno di riferimento.

Art. 21 Assegnazione di diritti di emissione per impianti

Secondo il capoverso 1, come avveniva finora i diritti di emissione per impianti vanno assegnati annualmente. Conformemente al capoverso 2, per l’assegnazione a titolo gratuito il Consiglio federale si basa in particolare sull’esercizio efficiente in termini di emissioni di gas serra. Soprattutto perché, oltre all’efficienza in termini di emissioni di gas serra, devono essere considerati anche ulteriori fattori, come ad esempio il rischio di una rilocalizzazione di emissioni di gas serra all’estero. I rimanenti diritti di emissione possono essere messi all’asta.

Il Consiglio federale deve ora potere adeguare verso il basso la quantità dei diritti di emissione per impianti, previsti per essere messi all’asta, qualora la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenti notevolmente per ragioni economiche. I diritti di emissione rimanenti possono essere messi all’asta in un secondo tempo, se la situazione di mercato dovessse mutare. I diritti di emissione, che non sono stati messi all’asta entro la fine del 2030, vengono cancellati (cpv. 3).

Se in base ai parametri di riferimento agli impianti spettano più diritti di emissione di quanti, conformemente all’articolo 20 capoverso 2, sono disponibili nel cap (dedotta la riserva), l’assegnazione deve probabilmente, come avveniva finora, essere ridotta percentualmente per ogni gestore di impianti. In caso di adeguamenti del cap per gestori di impianti conformemente all’articolo 20 capoverso 1, questa riduzione può essere corretta di conseguenza.

Per la produzione di energia elettrica non vanno, in linea di massima, assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale deve però potere emanare deroghe (cpv. 4); ad esempio per la produzione di energia elettrica da gas residui o per impianti d’alimentazione d’emergenza.

Nel farlo, il Consiglio federale tiene conto di normative internazionali paragonabili, in particolare di quelle dell’UE (cpv. 5).

Art. 22 Assegnazione di diritti di emissione per aeromobili

Analogamente a quanto avviene per gli impianti stazionari, ai gestori di aeromobili vanno assegnati diritti di emissione annualmente (cpv. 1) e in parte a titolo gratuito, il resto va messo all’asta (cpv. 2). L’assegnazione a titolo gratuito deve avvenire in funzione delle prestazioni di volo in un determinato anno: i gestori di aeromobili che ora sono tenuti a partecipare al sistema svizzero di scambio di quote di emissioni ricevono annualmente una costante assegnazione a titolo gratuito in misura commisurata alle tonnellate-chilometro da rilevare in quell’anno (probabilmente 2018). Nel disciplinare i dettagli, il Consiglio federale tiene conto di normative internazionali paragonabili, in particolare di quelle vigenti nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE, e stabilisce l’anno di rilevazione (cpv. 3).

Per la messa all’asta di diritti di emissione le norme sono le stesse che per gli impianti (v. art. 21 cpv. 2).