Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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Art. 23 Rapporto
Oltre ai gestori di impianti, ora anche i gestori di aeromobili tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni devono presentare ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono. Ciò serve al controllo dei diritti di emissione da assegnare. I gestori di aeromobili presentano un rapporto alla rispettiva autorità amministrante in merito alle emissioni causate nel SSQE svizzero e nel SSQE dell’UE.
Art. 24 Prestazione sostitutiva in caso di mancata consegna di diritti di emissione
Se il gestore di un impianto o il gestore di un aeromobile consegna alla Confederazione meno diritti di emissione di quanti gas serra sono stati effettivamente emessi, per i diritti di emissione ancora dovuti deve versare una prestazione sostitutiva di 250 franchi per tonnellata di CO2eq. Inoltre, i diritti di emissione ancora dovuti devono essere consegnati alla Confederazione l’anno successivo.
Sezione 2: Compensazione per i carburanti
Art. 25 Principio
Come finora, il capoverso 1 deve obbligare produttori e importatori di carburanti fossili a compensare una parte delle emissioni di CO2. La limitazione del supplemento di compensazione a 5 centesimi al litro va abolita dopo il 2020. Invece, chi è soggetto all’obbligo di compensazione conformemente al capoverso 2, dev’essere obbligato a una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori. Essi devono perciò venire informati sia sui costi per tonnellata di CO2 compensata, sia sul supplemento di compensazione rilevato sulla media annua. Questa informazione può essere resa accessibile ai consumatori, ad esempio attraverso un sito web.
Affinché l’obiettivo complessivo in conformità con l’articolo 3 della presente legge possa essere raggiunto, la fascia di oscillazione dal 5 al 40 per cento, valida oggi per la quota percentuale delle emissioni di CO2 provenienti dal traffico che dev’essere compensata, va ora aumentata al 10 fino all’80 per cento. Come avveniva finora, il Consiglio federale deve stabilire la quota nazionale. Secondo il diritto vigente, per il 2020 è prevista un’aliquota di compensazione per la Svizzera del 10 per cento, che deve come minimo continuare a essere applicata (cpv. 3). L’acquisto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero necessarie al raggiungimento dell’obiettivo complessivo va trasferito agli obblighi di compensazione.
Va mantenuta la normativa in virtù della quale il Consiglio federale può escludere dall’obbligo di compensazione l’immissione in consumo di piccole quantità di carburanti (cpv. 4). La soglia va fissata, come oggi, a 1000 tonnellate di CO2.
Art. 26 Obbligo di compensazione
Il presente articolo rimane invariato.
Art. 27 Prestazione sostitutiva in caso di mancata compensazione
L’importo della prestazione sostitutiva dovuta per tonnellata di CO2 non compensata sarà ora di 320 franchi (cpv. 1). In più, alla Confederazione per tonnellata di CO2 l’anno successivo deve continuare a essere consegnato un certificato di riduzione delle emissioni (cpv. 2).