Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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Sezione 3: Registro dello scambio di quote di emissioni
Art. 28
Ora il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni va disciplinato a livello di legge. Si tratta, nello specifico, di un’applicazione elettronica che viene gestita dalla Confederazione e serve alla conservazione e alla transazione di diritti di emissione nonché di attestati e certificati di riduzione delle emissioni. Il registro dello scambio di quote di emissioni garantisce dunque di registrare in modo esatto accrediti e transazioni come la produzione, l’assegnazione, il trasferimento, la cancellazione, la consegna delle quote di emissioni, nonché eventuali offerte d’asta (cpv. 1) Come avveniva finora, le persone giuridiche e le persone fisiche che vogliono detenere quote di emissioni ed effettuare transazioni devono disporre di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni.
Al fine di aumentare la sicurezza del Registro, è ora necessaria la prova di una sede o di un domicilio nonché di un conto bancario in Svizzera o nello Spazio economico europeo (SEE), per potere aprire un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (cpv. 2). Il Consiglio federale può inoltre prevedere che pagamenti relativi a transazioni nel Registro vengano effettuati tramite conti bancari in Svizzera o nello SEE.
Capitolo 4: Tassa sul CO2 applicata ai combustibili
Sezione 1: Riscossione della tassa sul CO2
Art. 29 Tassa sul CO2
La fissazione dell’aliquota della tassa deve continuare a essere delegata al Consiglio federale e avvenire in funzione di obiettivi intermedi. La fascia di oscillazione di cui dispone il Consiglio federale a tale scopo deve situarsi tra 84 e 240 franchi per tonnellata di CO2 (cpv. 2). L’aliquota della tassa del 31 dicembre 2020 deve servire da punto di partenza per l’aliquota della tassa della legge sottoposta a revisione. Ora è previsto che il Consiglio federale possa anche ridiminuire l’aliquota della tassa aumentata una volta se ciò è opportuno in ragione di una modifica delle condizioni generali.
Art. 30 Persone assoggettate alla tassa
Il presente articolo non subisce modifiche sostanziali, gli adeguamenti precisano che sia l’importazione, sia la produzione di carbone in Svizzera sono assoggettate alla tassa sul CO2.
Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 alle imprese che si impegnano a ridurre le emissioni
Art. 31 Imprese che si impegnano a ridurre le emissioni
Il Consiglio federale non deve più designare singoli settori economici ai quali la tassa sul CO2 viene restituita su richiesta. In futuro, devono avere diritto all’esenzione tutte le imprese per le quali la tassa sul CO2 rappresenta un onere che, in rapporto alla massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della legge federale del 20 dic. 194690 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS), supera l’1 per cento (cpv. 1). Le imprese esentate dalla tassa sono escluse dalla ridistribuzione dei proventi dalla tassa sul CO2 (art. 39 cpv. 4).
Un impianto ICFC utilizzato da un’impresa che si impegna a ridurre le emissioni per produrre calore di produzione è parte di questo impegno di riduzione.
90 RS 831.10