Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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attraversa tutti i livelli della società, deve essere comunicata in modo comprensibile e orientato a una soluzione. Settori finora poco considerati con grande necessità d’intervento sono la pianificazione del territorio e la politica dei trasporti. Va perseguita una tariffazione coerente delle emissioni di CO2. Per progetti infrastrutturali ed edilizi si raccomanda un esame di impatto ambientale coerente.

2.2 Contesto internazionale

In risposta alla minaccia per le persone e gli ecosistemi in seguito ai cambiamenti climatici, nel 1992 la comunità degli Stati ha adottato la Convenzione dell’ONU sui cambiamenti climatici, che è stata ratificata da 195 Paesi ed è entrata in vigore nel 1994. A suo complemento il Protocollo di Kyoto, risalente al 1997, obbligava anzitutto gli Stati industrializzati alla riduzione delle emissioni di gas serra complessivamente del 5,2 per cento fino al periodo 2008–2012 rispetto al 1990. Sebbene questo obiettivo sia stato raggiunto, a causa del massiccio aumento nei Paesi in sviluppo senza impegno di riduzione le emissioni di gas serra sono ulteriormente cresciute in tutto il mondo.

Nel 2010 le emissioni dei Paesi in sviluppo tradizionali sono state maggiori di quelle dei Paesi industrializzati tradizionali e hanno rappresentato il 61 per cento delle emissioni mondiali. La protezione del clima efficace presuppone di conseguenza un accordo globale che pone obblighi a tutti gli Stati. Il Protocollo di Kyoto, per il quale, con l’emendamento di Doha dell’8 dicembre 2012, è stato deciso un secondo periodo di impegno 2013–2020 con ulteriori obiettivi di riduzione del 18 per cento rispetto al 1990, copre ancora solamente il 14 per cento delle emissioni globali; anche perché non vi partecipano più tutti i Paesi industrializzati.

Dopo annosi negoziati, nel dicembre del 2015 la comunità internazionale ha adottato l’Accordo di Parigi sul clima (cfr. n. 3), il quale si ricollega al secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto. L’Accordo di Parigi impegna per la prima volta tutti gli Stati ad adottare provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra. Ciò con l’obiettivo comune di limitare il riscaldamento globale nettamente sotto i 2 gradi centigradi, e si persegue una limitazione a 1,5 gradi centigradi. Nuovo è anche l’obiettivo esplicito, di armonizzare i flussi finanziari con una via da percorrere per giungere a uno sviluppo a basso tenore di gas serra e resistente ai cambiamenti climatici.

La disponibilità dei grandi responsabili di emissioni come Stati Uniti e Cina a impegnarsi dal 2020 in un nuovo regime che si basa su normative uniformi per tutti tenendo conto di differenti capacità, ha contribuito in modo determinante alla conclusione positiva della Conferenza sul clima a Parigi. Il fatto che anche altri grandi responsabili di emissioni come Brasile, India, Sudafrica e Russia per finire si siano espressi in favore dell’Accordo e lo abbiano anche già firmato va interpretato come un segnale che la maggioranza dei Paesi riconosce la necessità di una politica armonizzata sul piano internazionale di riduzione delle emissioni di gas serra ed è disposta a impegnarsi di conseguenza.

2.3 Contesto nazionale

2.3.1 La politica climatica della Svizzera fino al 2020

La legge sul CO7 è il fulcro della politica svizzera in materia di clima. È entrata in vigore

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nel 2000 e comprendeva obiettivi e provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da combustibili e carburanti fossili fino al periodo 2008–2012 – il primo periodo di impegno conformemente al Protocollo di Kyoto.8 La politica climatica ha puntato dapprima

7 RS 641.71 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO (legge sul CO ) 2

8 Nel Protocollo di Kyoto, la Svizzera si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra dell’8 % fino al 2008–2012 sotto il livello del 1990. Per il medesimo periodo la legge sul CO2 ha fissato obiettivi di riduzione congruenti per le emissioni di CO2 dovute al consumo energetico (meno 10 %), nonché obiettivi parziali per combustibili (meno 15 %) e carburanti (8 %).