Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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4 VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

In questo capitolo sono riassunti i pareri dettagliati sui singoli articoli della legge sulla caccia. La struttura corrisponde a quella del progetto posto in consultazione.

4.1 Sostituzione di un’espressione

In tutta la legge il termine «bandita di caccia» è sostituito con «zona di protezione per la fauna selvatica».

La maggior parte dei partecipanti approva la sostituzione, in tutta la legge, di «bandita di caccia» con «zona di protezione per la fauna selvatica».

 La CDPNP, sei Cantoni (AI, FR, GR, SO, VD, ZG), il PLR nonché altre sette organizzazioni (Aqua Nostra, Ficedula, Nos Oiseaux, Gruppo Lupo, Accademie delle scienze, SSBF, TIR) approvano la sostituzione senza altre proposte. Anche il PES e il PSS nonché il WWF, Pro Natura e altre organizzazioni (Aqua Viva, ASPU/BirdLife, Conservation Biology, fauna.vs) condividono la modifica, ma chiedono ulteriori disposizioni per rafforzare gli sforzi di protezione delle specie e degli habitat. In particolare, in futuro bisogna escludere qualsiasi forma di caccia in

generale e di caccia al trofeo in particolare. La CFP, la COSAC, sette Cantoni (BL, BS, LU, SZ, TI, UR, VS) e il PBD approvano la modifica a condizione che non comporti restrizioni

supplementari per l’utilizzazione e la gestione. Questa opinione è condivisa anche da altre organizzazioni (CacciaSvizzera, SAV, sgv-usam, SGPV-FSPC, Mountain Wilderness, CAS, USC, STV-FST, Sentieri Svizzeri, Funivie Svizzere, Swiss Orienteering, SvizzeraMobile).

 Il Cantone OW e una serie di organizzazioni (SAB, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, SBS-BNP, Swiss Beef, CSPO, Berner Waldbesitzer) temono ulteriori restrizioni e pertanto respingono la modifica. Il Cantone SG chiede di verificare il senso di questa sostituzione, attirando

l’attenzione sull’onere elevato della sua attuazione (modifica della segnaletica, opuscoli, siti dedicati ai sentieri ecc.).

 I Cantoni GE e VD segnalano un errore di traduzione nella versione francese del progetto. Il Cantone GE propone di tradurre «zona di protezione per la fauna selvatica» con «réserve de faune sauvage» (analogamente alle riserve di uccelli acquatici e migratori – réserve d’oiseaux d’eau). Il Cantone VD propone «site de protection de la faune sauvage».

4.2 Art. 3 cpv. 1 LCP

1I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia, se necessario coordinandosi. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell’agricoltura, della protezione della natura e della

protezione degli animali. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

Coordinamento della pianificazione della caccia

Il nuovo disciplinamento, che prevede che i Cantoni coordinino la pianificazione della caccia, suscita perlopiù consensi.

 11 Cantoni (AG, FR, JU, NE, SG, LU, SO, BS, BL, TI, GL) nonché diverse organizzazioni

(CacciaSvizzera, BoscoSvizzero, GSM, Pro Silva, CAS, Sentieri Svizzeri, SvizzeraMobile, ETHZ, Accademie delle scienze, RJSo, Nos Oiseaux, Aqua Nostra, FSAO, SBS-BNP, FSAC, BFSZV, FSP, USC, Swiss Beef) approvano il nuovo disciplinamento o segnalano il loro consenso

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