Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
4.3 Art. 3 cpv. 2 LCP
2I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un’efficace sorveglianza.
Rilasciano l’autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.
Autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale
Le nuove disposizioni sull’autorizzazione di caccia suscitano perlopiù consensi.
La CFP, dieci Cantoni (AG, FR, SG, SO, BL, BS, NW, SZ, UR, GR) nonché due altre organizzazioni (TIR, RJSo) approvano il disciplinamento. Pur essendo contrario a un riconoscimento
reciproco degli esami di caccia, il Cantone TI approva, in via sussidiaria, il disciplinamento «conformemente al diritto cantonale». Si sottolinea l’importanza degli altri requisiti
conformemente al diritto cantonale. Ciò significa che il superamento dell’esame di caccia deve continuare a essere solo una delle condizioni per ottenere l’autorizzazione di caccia in un Cantone, indipendentemente dal fatto che l’esame di caccia sia riconosciuto
reciprocamente o meno. I Cantoni possono potranno continuare e negare l’autorizzazione di caccia se non sono soddisfatte altre condizioni disciplinate a livello cantonale (p. es. il
domicilio, le conoscenze linguistiche, un esame in materie speciali). In che misura ciò tenga conto della «crescente mobilità della popolazione» e attui effettivamente il postulato Landolt (14.3818) e la mozione Bieri (98.3267) è tuttavia discutibile.
Quattro Cantoni (GL, JU, LU, VS) respingono il nuovo disciplinamento. I Cantoni GL e JU si oppongono agli altri requisiti conformemente al diritto cantonale poiché con questa aggiunta il riconoscimento reciproco non è possibile. Anche il Cantone VS sottolinea l’importanza degli altri requisiti conformemente al diritto cantonale. Tali requisiti saranno necessari nella pratica poiché la caccia in alta montagna secondo il sistema a patente pone al cacciatore requisiti fondamentalmente diversi da quelli della caccia in un Cantone dell’Altipiano con caccia in riserva. La possibilità di attuare il principio della libera circolazione e la mobilità associata è quindi discutibile. I Cantoni dovranno però addossarsi oneri amministrativi supplementari non indifferenti in materia di formazione ed esami. Il Cantone LU chiede di stralciare questa disposizione.
Due partecipanti chiedono di completare la formulazione in modo tale che i Cantoni debbano esigere anche una prova della precisione di tiro per rilasciare l’autorizzazione di caccia (PBD, CacciaSvizzera).
4.4 Art. 4 cpv. 1 lett. a, b e c LCP
1L’autorizzazione di caccia è rilasciata a chi ha superato un esame cantonale di caccia. L’esame di caccia comprende in particolare le seguenti materie:
a. protezione delle specie e degli spazi vitali;
b. protezione degli animali;
c. manipolazione delle armi, compresa la prova della precisione di tiro.
Il disciplinamento secondo cui la Confederazione formula requisiti sulle materie suscita reazioni contrastanti.
Otto Cantoni (BE, AG, BL, OW, FR, SG, VD, ZH), il PES e il PSS nonché il WWF, Pro Natura e una serie di altre organizzazioni (USC, SSBF, Accademie delle scienze, Conservation Biology,
14/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288