Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
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menzionando il coordinamento intercantonale nelle loro proposte su altri contenuti
dell’articolo 3 capoverso 1.
Il Cantone AR propone di stralciare l’obbligo di coordinamento.
I Cantoni BL, BS e TI fanno notare le differenze cantonali a livello di legislazione sulla caccia e
sistemi di caccia nonché il bisogno di ulteriori precisazioni. Occorre chiarire per esempio chi definisce il bisogno di coordinamento, come superare i punti di vista divergenti tra i Cantoni e come stabilire la pianificazione congiunta degli abbattimenti. Non è chiaro inoltre se il coordinamento debba essere concretizzato anche tra i Cantoni con sistema di caccia
differenti (caccia a patente/caccia in riserva). I Cantoni BL e BS prediligono una soluzione sussidiaria, che lasci la definizione ai Cantoni interessati.
Il Cantone GL ritiene che questo approccio intercantonale si sia rivelato efficace e pertanto
condivide il principio. Si chiede tuttavia se la pianificazione della caccia debba veramente essere disciplinata a livello di legge, dal momento che, in caso di specie che superano i confini cantonali, i Cantoni prendono contatto con i vicini e coordinano le misure
spontaneamente.
Rispetto della protezione degli animali nell’ambito del disciplinamento e della pianificazione della caccia
L’inserimento nella legge della protezione degli animali suscita perlopiù consensi.
La CFP, 12 Cantoni (AG, FR, GR, AR, BL, BS, NW, SG, SH, SZ, ZH, UR), il PES e il PSS nonché
varie organizzazioni (Pro Natura, WWF, PSA, TIR, SVS, SSBF, Accademie delle scienze, BirdLife, Mountain Wilderness, Aqua Viva) approvano il disciplinamento. La protezione degli animali è un fattore importante per la caccia e la sua menzione tra i principi ne evidenzia il significato. Il Cantone UR è favorevole a patto che l’inserimento della protezione degli animali nella legge non imponga oneri supplementari alla caccia. PSA chiede inoltre che la protezione degli animali sia disciplinata nella LCP in modo uniforme e vincolante per tutti i Cantoni ed
enumera sei punti che deve includere tale disciplinamento (divieto del tiro a pallini e dei tiri su animali selvatici in fuga, divieto della caccia da tana e del relativo addestramento di cani su animali vivi, divieto delle misure di autodifesa da parte di non addetti ai lavori, divieto di messa in libertà di animali selvatici a scopo di caccia nonché requisiti relativi alla precisione di tiro e alle distanze massime di tiro).
Il Cantone OW, l’UDC e due altre organizzazioni (CacciaSvizzera e RJSo) respingono
l’inserimento esplicito della protezione degli animali nella LCP, facendo notare che la
protezione degli animali è un elemento importante da tener presente già oggi. L’espressione «protezione degli animali» nel disegno è vaga e non attuabile. Il Cantone OW teme che favorirà i ricorsi delle organizzazioni di protezione degli animali e delle organizzazioni critiche nei confronti della caccia. L’UDC ritiene che l’inserimento nella legge della protezione degli animali renderà molto difficile adottare misure contro animali selvatici nella pratica.
In relazione alla pianificazione e al coordinamento della caccia, i Cantoni AR, SH e ZH
propongono di menzionare anche la «salute animale» o la «polizia delle epizoozie», oltre alla protezione degli animali.
Tre partecipanti (SFS, Pro Silva, CAS) chiedono di tener conto anche delle esigenze della
selvicoltura, che devono essere equiparate alle esigenze dell’agricoltura, della protezione della natura e della protezione degli animali.
Il Cantone GR propone di aggiungere che, per le specie di ungulati, i Cantoni devono mirare a
una struttura equilibrata per età e sesso.
Garanzia della gestione continuativa delle foreste e della rigenerazione naturale
12/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288