Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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menzionando il coordinamento intercantonale nelle loro proposte su altri contenuti

dell’articolo 3 capoverso 1.

 Il Cantone AR propone di stralciare l’obbligo di coordinamento.

 I Cantoni BL, BS e TI fanno notare le differenze cantonali a livello di legislazione sulla caccia e

sistemi di caccia nonché il bisogno di ulteriori precisazioni. Occorre chiarire per esempio chi definisce il bisogno di coordinamento, come superare i punti di vista divergenti tra i Cantoni e come stabilire la pianificazione congiunta degli abbattimenti. Non è chiaro inoltre se il coordinamento debba essere concretizzato anche tra i Cantoni con sistema di caccia

differenti (caccia a patente/caccia in riserva). I Cantoni BL e BS prediligono una soluzione sussidiaria, che lasci la definizione ai Cantoni interessati.

 Il Cantone GL ritiene che questo approccio intercantonale si sia rivelato efficace e pertanto

condivide il principio. Si chiede tuttavia se la pianificazione della caccia debba veramente essere disciplinata a livello di legge, dal momento che, in caso di specie che superano i confini cantonali, i Cantoni prendono contatto con i vicini e coordinano le misure

spontaneamente.

Rispetto della protezione degli animali nell’ambito del disciplinamento e della pianificazione della caccia

L’inserimento nella legge della protezione degli animali suscita perlopiù consensi.

 La CFP, 12 Cantoni (AG, FR, GR, AR, BL, BS, NW, SG, SH, SZ, ZH, UR), il PES e il PSS nonché

varie organizzazioni (Pro Natura, WWF, PSA, TIR, SVS, SSBF, Accademie delle scienze, BirdLife, Mountain Wilderness, Aqua Viva) approvano il disciplinamento. La protezione degli animali è un fattore importante per la caccia e la sua menzione tra i principi ne evidenzia il significato. Il Cantone UR è favorevole a patto che l’inserimento della protezione degli animali nella legge non imponga oneri supplementari alla caccia. PSA chiede inoltre che la protezione degli animali sia disciplinata nella LCP in modo uniforme e vincolante per tutti i Cantoni ed

enumera sei punti che deve includere tale disciplinamento (divieto del tiro a pallini e dei tiri su animali selvatici in fuga, divieto della caccia da tana e del relativo addestramento di cani su animali vivi, divieto delle misure di autodifesa da parte di non addetti ai lavori, divieto di messa in libertà di animali selvatici a scopo di caccia nonché requisiti relativi alla precisione di tiro e alle distanze massime di tiro).

 Il Cantone OW, l’UDC e due altre organizzazioni (CacciaSvizzera e RJSo) respingono

l’inserimento esplicito della protezione degli animali nella LCP, facendo notare che la

protezione degli animali è un elemento importante da tener presente già oggi. L’espressione «protezione degli animali» nel disegno è vaga e non attuabile. Il Cantone OW teme che favorirà i ricorsi delle organizzazioni di protezione degli animali e delle organizzazioni critiche nei confronti della caccia. L’UDC ritiene che l’inserimento nella legge della protezione degli animali renderà molto difficile adottare misure contro animali selvatici nella pratica.

 In relazione alla pianificazione e al coordinamento della caccia, i Cantoni AR, SH e ZH

propongono di menzionare anche la «salute animale» o la «polizia delle epizoozie», oltre alla protezione degli animali.

 Tre partecipanti (SFS, Pro Silva, CAS) chiedono di tener conto anche delle esigenze della

selvicoltura, che devono essere equiparate alle esigenze dell’agricoltura, della protezione della natura e della protezione degli animali.

 Il Cantone GR propone di aggiungere che, per le specie di ungulati, i Cantoni devono mirare a

una struttura equilibrata per età e sesso.

Garanzia della gestione continuativa delle foreste e della rigenerazione naturale

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