Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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SFS, Pro Silva, Berner Waldbesitzer, Mountain Wilderness, SVS Birdlife, Aqua Viva, fauna.vs, FSAC, BFSZV, FSAO, SBS-BNP, Swiss Beef) approvano la formulazione di requisiti sulle materie da parte della Confederazione espressamente o indirettamente, avanzando proposte di ampliamento delle materie. Il più delle volte sono proposte delle aggiunte, che comprendono l’igiene delle carni, la salute animale, la protezione delle specie e degli habitat, l’ecologia, la biologia della fauna selvatica, la gestione della fauna selvatica, la pianificazione della caccia, conoscenze di base sulla demografica e la dinamica delle popolazioni, la pratica della caccia o ancora la valorizzazione della selvaggina. Alcuni propongono di precisare o stralciare singole materie oppure di modificare l’ordine. Per il Cantone ZH è tuttavia discutile se sia opportuno enumerare i singoli temi dell’esame nella legge e opta per farlo a livello di ordinanza.

 La CFP, 12 Cantoni (BS, NW, SH, SZ, VS, AI, AR, GR, SO, GL, LU, TG), il PLR e altre

organizzazioni (sgv-usam, CacciaSvizzera, RJSo) propongono di rinunciare a enumerare le singole materie nella legge, rimandando ai sussidi didattici, in parte già disponibili, della Conferenza dei servizi della caccia e alle materie ivi contenute. Alcuni propongono di

mantenere la formulazione vigente (AG, AR, SO e PLR) o di stralciare completamente la nuova formulazione (LU).

4.5 Art. 4 cpv. 2 LCP

2I Cantoni riconoscono reciprocamente l’esame nelle materie di cui al capoverso 1. La

Confederazione emana direttive concernenti tali materie.

Riconoscimento reciproco dell’esame di caccia

Il disciplinamento che prevede il riconoscimento reciproco dell’esame di caccia da parte dei Cantoni suscita perlopiù consensi.

 La CFP, la CDPNP, 16 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZH) nonché alcune altre organizzazioni (CacciaSvizzera, SFS, Pro Silva, Accademie delle scienze, UFS, Aqua Nostra, RJSo) approvano il riconoscimento reciproco degli esami di caccia.

Quest’ultimo è una prassi già da anni o è da tempo considerato necessario e al passo con i tempi. Alcuni partecipanti avanzano proposte volte a migliorare la formulazione.

CacciaSvizzera chiede che i Cantoni possano svolgere altri esami parziali, se ciò è necessario per via di peculiarità cantonali specifiche.

 I Cantoni GR e TI sottolineano l’importanza di una separazione chiara tra esame di caccia e capacità alla caccia. Ai Cantoni deve essere concesso il diritto di emanare restrizioni per i cacciatori che hanno superato esami di caccia fuori Cantone, per esempio limitando il

numero di cacciatori extracantonali, che non hanno superato l’esame di caccia grigionese, rispettivamente ticinese. Secondo il Cantone TI occorre chiarire in particolare la situazione dei cacciatori che hanno superato l’esame di caccia in un determinato Cantone in passato, essendo indubbio che fino a qualche anno fa gli esami cantonali di caccia erano ancora ben lungi dall’essere equipollenti.

 Quattro Cantoni (AR, LU, TI, VS), il PLR e tre altre organizzazioni (sgv-usam, Aqua Nostra,

FCTI) respingono il riconoscimento reciproco degli esami di caccia. Questo disciplinamento non porta all’obiettivo perseguito e rappresenta un’ingerenza notevole della Confederazione nella regalia dei Cantoni.

Direttive della Confederazione

15/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288