Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
disciplinamento viola l’articolo 7 capoverso 5 LCP. I commenti a pagina 16 del rapporto esplicativo mostrano che queste specie non creano una situazione di pericolo acuto.
CacciaSvizzera si esprime criticamente sul nuovo disciplinamento. Fa notare che per principio è inaccettabile abrogare il periodo di protezione per il cervo sika, il daino e il muflone e al tempo stesso introdurre un periodo di protezione per la cornacchia nera eccetera.
l. fagiano di monte maschio e pernice bianca
dal 1° dicembre al 15 ottobre
La messa sotto protezione della pernice grigia è approvata. Vari partecipanti avanzano tuttavia altre proposte relative alla caccia e ai periodi di protezione del fagiano di monte maschio, della pernice bianca e della beccaccia.
La CDPNP, il Cantone AG, il PES, il PSS, Pro Natura, il WWF e varie altre organizzazioni
propongono un’attenta revisione alla luce dei risultati più recenti del Atlante degli uccelli nidificanti della Svizzera (CDPNP) o lo stralcio di questo disciplinamento (Ala, Aqua Viva,
Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife, CAS, Accademie delle scienze, Conservation Biology, fauna.vs).
Tre partecipanti propongono una riduzione della pressione venatoria sul fagiano di monte maschio nonché una forte limitazione della caccia alla pernice bianca (limitazione del numero di giorni di caccia nonché del bottino annuo o giornaliero per cacciatore) (Ficedula, Nos Oiseaux, Stazione ornitologica). Ficedula propone inoltre, alla luce delle conoscenze
scientifiche più recenti, di prolungare il periodo di protezione della beccaccia dal 1° dicembre al 31 ottobre.
m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, gazza e ghiandaia
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun
periodo di protezione sulle colture agricole.
In linea di massima, il trasferimento della lettera m nella legge sulla caccia nonché la lettera m stessa suscitano perlopiù consensi. Vari partecipanti avanzano tuttavia proposte dettagliate.
La CFP, la CDPNP, la COSAC, 13 Cantoni (BL, BS, FR, GR, NW, SG, SO, SZ, VS, ZG) e varie organizzazioni (USC, FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV, Swiss Beef, USPV, SSBF) approvano il disciplinamento.
Il PES, il PSS, quattro Cantoni (NE, TI, TG, VD) e varie organizzazioni (Pro Natura, WWF, Aqua Viva, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife, Accademie delle scienze, Nos Oiseaux, Flughafen Zürich, CSPO, Aqua Nostra) non si oppongono sostanzialmente al disciplinamento alla lettera m, ma si esprimono criticamente sulla caccia a singole specie menzionate alla lettera m o la respingono.
I Cantoni TI e TG propongono una gestione uniforme delle specie e delle sottospecie di corvidi (cornacchia nera e cornacchia grigia). Il Cantone NE auspica la cacciabilità tutto l’anno anche «sulla superficie inerbita» e Flughafen Zürich auspica la cacciabilità tutto l’anno a causa del rischio di collisione sulla superficie degli aerodromi concessionari.
Il PES, il PSS, il Cantone VD e alcune organizzazioni propongono di rivedere la caccia alla ghiandaia e al corvo imperiale e, a seconda del risultato, di stralciare le due specie dall’elenco classificandole tra le specie non cacciabili. La ghiandaia svolge un ruolo
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