Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Il disciplinamento che prevede che la Confederazione emani direttive sulle materie rilevanti per la protezione degli habitat, delle specie e degli animali per la formazione dei cacciatori è respinto dalla maggior parte dei partecipanti.
La CDPNP, i Cantoni BE e VD nonché due altre organizzazioni (kompanima, TIR) approvano il nuovo disciplinamento. Il Cantone VD sottolinea che «per garantire gli effetti a lungo termine di una caccia sostenibile ed equilibrata è importante che la Confederazione definisca una cornice chiara e globale, lasciando ai Cantoni la libertà di precisare gli elementi che
considerano opportuno aggiungere o sviluppare ulteriormente». Kompanima sottolinea l’importanza delle direttive federali per attuare l’articolo in modo consono alla protezione degli animali.
La CFP, 14 Cantoni (AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, VS), il PLR nonché altre organizzazioni (CacciaSvizzera, USC, Aqua Nostra, sgv-usam, RJSo, FSAC, BFSZV, Swiss Beef) respingono il nuovo disciplinamento. Il Cantone GL chiede, in via sussidiaria, di mantenere la formulazione vigente.
Il Cantone AG propone una riformulazione, che stabilisca che la Confederazione emana le direttive concernenti le materie assieme ai Cantoni.
Il PBD esorta la Confederazione a dar prova di moderazione nell’emanare direttive
concernenti le materie.
4.6 Art. 4 cpv. 3 lett. a e b LCP
3I Cantoni possono:
a. riconoscere esami di caccia esteri, a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti;
b. rilasciare a persone che si preparano all’esame un’autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.
Riconoscimento degli esami di caccia esteri in caso di qualifiche equivalenti
Il disciplinamento del rilascio di autorizzazioni di caccia cacciatori stranieri ospiti è respinto dalla maggior parte dei partecipanti.
La CDPNP, il Cantone AG e un’organizzazione (TIR) approvano il disciplinamento senza altre proposte.
La CFP e otto Cantoni (BL, BS, GL, JU, NE, SZ, TG, NW) approvano il disciplinamento solo a condizione che la Confederazione stessa esamini l’equipollenza degli esami di caccia esteri o stili un elenco dei Paesi i cui esami di caccia corrispondono allo standard degli esami di caccia svizzeri. Propongono pertanto la seguente formulazione «…a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti esaminate dalla Confederazione».
Il Cantone SG, il PBD, CacciaSvizzera e un’altra organizzazione venatoria regionale (RJso) si esprimono in molto molto critico su questo disciplinamento. La valutazione dell’equipollenza è troppo onerosa, se non addirittura impossibile, e sproporzionata per gli ospiti giornalieri. Impedisce inoltre il rilascio dell’autorizzazione di caccia a cacciatori esperti provenienti da altri Paesi, in cui non ci sono esami di caccia, ma solo autorizzazioni di caccia (SG). In
particolare dovrebbero restare possibili le autorizzazioni limitate a singoli giorni, se i
candidati dispongono di un’autorizzazione ufficiale di caccia nel loro Paese (PBD,
CacciaSvizzera).
16/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288