Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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 Quattro Cantoni (GR, LU, VS, ZG) nonché cinque altre organizzazioni (FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV) respingono il nuovo disciplinamento.

 Il Cantone TI propone di lasciare ai Cantoni la possibilità di non riconoscere esami di caccia superati all’estero.

 Un’organizzazione regionale (CSPO) respinge il riconoscimento degli esami di caccia esteri per principio. I cacciatori stranieri con autorizzazione di caccia nel loro Paese dovrebbero tuttavia poter cacciare in Svizzera se invitati da gruppi di cacciatori svizzeri.

 Tre partecipanti (Accademie delle scienze, Conservation Biology, fauna.vs) chiedono di esaminare come evitare gli abusi e garantire, in questi casi, il rispetto della legislazione, in particolare in relazione alla caccia al trofeo, una pratica poco trasparente.

Autorizzazione di caccia limitata per prepararsi all’esame di caccia

In linea di massima, il disciplinamento del rilascio di autorizzazioni di caccia a coloro che si preparano all’esame di caccia suscita perlopiù consensi.

 La CDPNP e i Cantoni AG e SG approvano il disciplinamento senza altre proposte.

 Sei Cantoni (BL, GR, SO, TG, VD, VS) non si oppongono al disciplinamento, ma subordinano la loro approvazione a complementi e/o precisazioni: occorre aggiungere che il rilascio

dell’autorizzazione presuppone almeno le conoscenze necessarie delle specie e una

precisione di tiro sufficiente nonché la capacità di manipolare armi oppure

l’accompagnamento da parte di un organo di vigilanza. Il Cantone VS chiede di poter

rilasciare autorizzazioni di caccia limitate ad alcuni giorni sia a persone che si preparano all’esame di caccia sia a persone accompagnate da un organo di vigilanza.

 Il Cantone LU e alcune altre organizzazioni (FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV) respingono il disciplinamento.

4.7 Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o e q LCP

Osservazioni generali sull’art. 5

Sull’articolo 5 sono state espresse osservazioni e richieste di principio.

 La CDPNP e sei Cantoni (FR, NE, SG, SO, TG, ZH) approvano sostanzialmente l’articolo 5.

 La CFP e quattro Cantoni (BL, BS, GL, SZ) esprimono dubbi sulla sistematica della legge e dell’ordinanza. Per favorire la flessibilità e poter reagire rapidamente agli sviluppi futuri,

chiedono di menzionare tutte le specie cacciabili con i relativi periodi di protezione

nell’ordinanza sulla caccia. Per il Cantone LU bisognerebbe fissare i periodi di protezione delle specie cacciabili nell’ordinanza sulla caccia oppure descriverli come periodi indicativi analogamente alla legislazione sulla pesca.

 Il Cantone GL chiede che la Confederazione esamini l’opportunità di precisare le espressioni «specie cacciabili» e «specie protette» in seguito alla decisione del Tribunale federale.

 I Cantoni VD e TI propongono di «valutare la possibilità di designare, nell’ambito di una seconda revisione, altre specie i cui effettivi tendono a diminuire a causa dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti degli habitat, come la beccaccia, il fagiano di monte o la pernice bianca» (cfr. ulteriori proposte/allegato B).

 Tre organizzazioni (Ala, Stazione ornitologica, Nos Oiseaux) propongono di rivedere lo status di protezione delle specie di uccelli in base alle nuove conoscenze. L’elenco delle specie cacciabili va riveduto e adeguato in base alla situazione di pericolo.

17/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288