Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/5: Revisione parziale della legge federale (LIDI) e dell'ordinanza (OIDI) sul numero d'identificazione delle imprese · 16 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione parziale della legge (LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)

L'esempio francese è quello che più si avvicina alla situazione svizzera perché illustra l'organizzazione di un'infrastruttura a costi minimi e a vantaggio delle imprese svizzere.

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La decisione del Consiglio federale del 4 dicembre 2015 precisa che gli adeguamenti delle basi legali necessari per permettere all'UST di assumere le veci di LOU in Svizzera, vanno fatti sulla legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI ; RS 431.03) e sull'Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI ; RS 431.031). Tale soluzione consente di sfruttare l'infrastruttura già ideata per l'attribuzione dell'IDI e di poter implementare il LEI come attributo dell'IDI senza spese supplementari.

I partecipanti ai mercati finanziari, ovvero le entità giuridiche o filiali che vi fanno capo o fondi di loro proprietà, devono ottenere un LEI se le leggi o i regolamenti applicabili lo prescrivono. Il caso delle entità giuridiche è chiaro poiché dispongono di una personalità giuridica propria. La situazione è diversa, invece, per le entità senza personalità giuridica propria e per i fondi delle entità giuridiche, poiché essi fanno sempre capo a un'entità giuridica ai sensi della LIDI, che, dal canto suo, possiede un numero IDI. Di conseguenza ogni LEI può fare capo a un numero IDI e un numero IDI può essere il punto cui fanno capo vari LEI.

L'attribuzione all'UST della funzione di LOU in Svizzera richiede, oltre alle basi legali esplicite, il suo accreditamento da parte della GLEIF (cfr. numero 1.4. qui sopra). Solo quando avrà ottenuto l'accreditamento l'UST potrà attribuire i LEI ufficialmente. L'entrata in vigore delle modifiche della LIDI e dell'OIDI è condizionata dall'accreditamento dell'UST e viceversa. Di conseguenza, il Consiglio federale fisserà la data di entrata in vigore delle presenti modifiche in funzione dell'accreditamento ottenuto dall'UST.

2.1 Modifica della LIDI

Art. 2

Il LEI è costituito quale attributo dell'IDI ma con un'identità propria. È gestito nel registro IDI come caratteristica addizionale. La sua attribuzione da parte dell'UST costituisce per quest'ultimo un nuovo compito accessorio. In effetti, in virtù della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) e segnatamente dell'articolo 41, l'UST può fornire tale prestazione commerciali a terzi in considerazione del suo stretto rapporto con uno dei suoi compiti principali, ovvero l'attribuzione del numero d’identificazione delle imprese (IDI). Il compito di attribuire il LEI (ruolo di una LOU) non ostacola l'esecuzione dei compiti principali dell'UST, dato che segue il medesimo iter processuale dell'attribuzione dell'IDI, uno dei compiti principali che l'UST già svolge.

Occorre così creare una base legale chiara ed esplicita affinché l'UST possa attribuire questo identificatore ai fini delle esigenze internazionali. Il GLEIS prevede per principio che tale prestazione potrebbe anche essere fornita da imprese private o pubbliche nel quadro dell'economia di mercato.