Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/5: Revisione parziale della legge federale (LIDI) e dell'ordinanza (OIDI) sul numero d'identificazione delle imprese · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo sulla revisione parziale della legge (LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)
2012 al vertice di Los Cabos il G20 ha approvato l'attuazione di un dispositivo d'identificativi unici degli attori dei mercati finanziari (Global Legal Entity Identifier System – GLEIS) per facilitare la gestione e il controllo dei rischi sia da parte del settore privato che delle autorità pubbliche.
Tale identificativo unico degli attori dei mercati finanziari, denominato Legal Entity Identifier (LEI), è conforme alla norma ISO 17442:2012. Consente d'identificare su scala mondiale le entità che partecipano ai mercati finanziari con transazioni finanziarie, in particolare nel mercato dei derivati (ad es. banche, negozianti in materie prime, fondi d'investimento). La messa in opera dell'esercizio del LEI prevede due tappe distinte:
Fase 1, chiamata anche “Level 1 data”. Ha lo scopo di attribuire un numero d'identificazione
unico (LEI) alle entità che concretamente eseguono transazioni finanziarie, il che attualmente è il ruolo dell'IDI nei confronti delle imprese in Svizzera.
Fase 2, chiamata anche “Level 2 data”. Lo scopo di questa fase è di associare a ogni entità
identificata nel registro pubblico (Open Data) del GLEIF le informazioni che consentono di collegare tale entità all'entità giuridica della società madre. L'obiettivo finale è quello di disporre di una banca dati consolidata che permetta di analizzare i potenziali rischi sulla base delle relazioni finanziarie tra le entità. La seconda fase è iniziata nel 2014 sotto forma di un progetto di ricerca e dovrebbe essere operativa nel corso del 2016. Si fa notare che questa parte è quella più problematica, tenuto conto della sensibilità dei dati e del fatto che siano pubblicati in forma pubblica (Open Data).
La messa a punto del GLEIS avviene sotto l'egida del Financial Stability Board (FSB), che ha approvato un'architettura organizzativa (figura 1) a tre livelli.
1. Comitato di Supervisione Regolamentare (ROC), istituito nel gennaio 2013 e composto da
rappresentanti delle autorità pubbliche, si occupa della governance e della supervisione del GLEIS. Il suo ruolo principale è quello di controllare il rispetto dei principi approvati dal G20 (ad es. lo scopo non lucrativo, l'interesse pubblico). In seno al ROC la Svizzera è rappresentata dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dalla Banca nazionale svizzera (BNS).
2. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF3), una fondazione di diritto svizzero con
sede a Basilea, incaricata della gestione operativa del GLEIS, della centralizzazione e della gestione delle informazioni delle LOU.
3. Unità operative locali (Local Operating Unit – LOU) incaricate di emettere i LEI. Le LOU si
occupano della registrazione, del rinnovo, dell'approvazione nonché di altri servizi. Pertanto è il partner principale delle entità giuridiche che desiderano ottenere un LEI.
3 GLEIF : https://www.gleif.org/en/about