Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/5: Revisione parziale della legge federale (LIDI) e dell'ordinanza (OIDI) sul numero d'identificazione delle imprese · 16 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione parziale della legge (LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)
Art. 3 cpv. 1 lett. g
Siccome il LEI è un termine tecnico e comunemente usato in tutte le lingue, occorre definirlo con più precisione nella legge. Il LEI persegue il medesimo scopo dell'IDI, ma si distingue da quest'ultimo segnatamente per il fatto che ha una valenza internazionale e che può essere attribuito a entità, in particolare a una filiale o a un fondo, che invece non sono unità IDI. Un'unità IDI può richiedere un LEI per sé e per i fondi che gestisce o le filiali che le appartengono.
Sezione 2a
Nel caso della LOU svizzera gestita dall'UST, il LEI è costituito come un attributo dell'IDI e perciò può essere attribuito solo a delle unità IDI o ad altre unità gestite da un'unità IDI. Tuttavia la sua regolamentazione in alcuni punti differisce da quella dell'IDI. Ragion per cui occorre introdurre una nuova sezione propria al LEI. Il LEI ad esempio, contrariamente all'IDI, è attribuito solo su richiesta (art. 10a). È costruito sulla base dell'IDI in qualità di caratteristica addizionale (art. 10b) ed è attribuito solo dietro pagamento. L'attribuzione del LEI costituisce un'attività commerciale. Pertanto non occorre percepire emolumenti. In virtù della LFC, i costi calcolati sulla base di una contabilità analitica devono tuttavia essere coperti. L'UST deve così calcolare e fissare il prezzo per l'attribuzione di un LEI in funzione del contributo annuale che deve versare in qualità di Local Operating Unit (LOU) alla GLEIF e per i costi amministrativi (art. 10c).
2.2 Modifiche dell'OIDI
Art. 6 cpv. 2
Si approfitta della revisione per modificare anche questo articolo. Occorre infatti sopprimere "per iscritto", che non è indispensabile e non figura in alcun altro punto della legge o dell'ordinanza. Per il resto l'articolo rimane invariato.
Sezione 2a
Siccome il LEI possiede un'identità propria con una regolamentazione che non corrisponde interamente a quella dell'IDI, occorre creare una nuova sezione 2a per il LEI anche nell'ordinanza. L'art. 8a definisce le caratteristiche e la composizione del LEI: rispetta la norma ISO 17442:2012 e si compone di quattro parti. La prima parte (caratteri 1-4) corrisponde al codice attribuito in modo univoco dalla GLEIF a ogni LOU (lett. a). La seconda parte (caratteri 5-6) è una parte di riserva (lett. b). La terza parte (caratteri 7-18) costituisce la parte principale del LEI, ovvero una serie di cifre unica per ogni entità, attribuita dall'UST (lett. c). La quarta parte (caratteri 19-20) si compone di due cifre di controllo (lett.d). L'art. 8b regola l'attribuzione e la comunicazione del LEI e l'art. 8c il calcolo dei costi da pagare dai richiedenti. Secondo la decisione del Consiglio federale del 4 dicembre 2015 e conformemente alla LFC l'attribuzione del LEI da parte dell'UST non deve né generare nuove spese per la Confederazione né permettere di accumulare utili. In concreto, l'UST deve poter adattare il prezzo da pagare in funzione del numero totale di richieste di attribuzione di un LEI in un anno. La somma totale degli importi fatturati deve corrispondere al contributo annuo che l'UST, in qualità di LOU, deve versare alla GLEIF, addizionato alle spese amministrative generate da questa attività. Poiché si tratta dell'esercizio di un'attività commerciale accessoria, non sarà finanziata attraverso emolumenti. L'UST dovrà comunicare, secondo le esigenze della legge (art. 10c LIDI), la tariffa dei contributi necessari a coprire le spese di funzionamento del LOU svizzero secondo i principi del GLEIS, senza generare utili, come indicato nel capitolo 1.5.
Art. 9 cpv. 1, lett. d, n. 5
Il registro pubblico centrale del LEI è gestito dalla GLEIF. Poiché il registro della GLEIF è