Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 16 pagine
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presente proposta. EXPERTsuisse ritiene che la proposta vada nella giusta direzione ma si potrebbe concedere ai gruppi svizzeri una flessibilità ben maggiore. Ciò sarebbe fattibile e sostenibile dal punto di vista fiscale. Il momento sarebbe inoltre opportuno alla luce degli sviluppi internazionali. Indipendentemente dalla soluzione adottata, EXPERTsuisse pensa che sarebbe auspicabile chiarire il fatto che il trasferimento in Svizzera di fondi provenienti da un'emissione estera garantita da una società svizzera del gruppo di un importo pari al capitale proprio della società emittente estera (o pari ad un importo superiore se la prova è fornita come menzionato sopra) non produce l’effetto di riqualificare l’emissione estera quale obbligazione svizzera. Ciò risulta soltanto indirettamente dal rapporto esplicativo, nell’esempio a pagina 7.
L’ASA è favorevole alla nuova formulazione dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev. La misura proposta rappresenta per i gruppi svizzeri indubbiamente un miglioramento delle condizioni quadro fiscali del finanziamento interno al gruppo, in quanto comporta tra l’altro che la regola dei 100 creditori per gli averi di clienti e dei 10 e 20 creditori per i titoli del mercato monetario e i crediti contabili non si applicherà più al finanziamento interno al gruppo. L’ASA deplora tuttavia il fatto che non siano autorizzati i versamenti di fondi effettuati da una società emittente estera ad una società svizzera del gruppo per importi superiori al suo capitale proprio. Secondo il suo parere, si restringe in maniera eccessiva l’ambito di applicazione, in modo da pregiudicare l’effetto desiderato (rafforzare le attività di finanziamento di gruppi in Svizzera). Contrariamente a quanto esposto nel rapporto esplicativo, la limitazione imposta vanificherà per molti gruppi svizzeri la possibilità di procedere al finanziamento interno e alla gestione centralizzata della tesoreria in Svizzera e di rinunciare alle relative strutture all’estero. La penalizzazione dei gruppi svizzeri rispetto ai gruppi esteri non verrà eliminata e non saranno introdotte condizioni concorrenziali eque. Per le imprese di assicurazione la modifica dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev avrà effetti minimi nella prassi in quanto il fabbisogno di finanziamento delle società estere dei gruppi rappresenta una parte sempre più esigua. I fondi sono generalmente necessari in Svizzera, ad esempio per l’acquisizione o la capitalizzazione di società del gruppo. Inoltre, in linea di massima, i finanziamenti devono essere contabilizzati presso la società svizzera affinché possano essere presi in considerazione dalla FINMA in qualità di fondi prudenziali, ragione per cui devono essere acquisiti tramite società estere a statuto speciale per poi essere trasferiti in Svizzera. Di conseguenza, la creazione di valore aggiunto ha luogo all’estero e il mantenimento delle strutture estere comporta dei costi.
L’ASA deplora il fatto che il Consiglio federale non abbia avuto il coraggio di mettere correttamente in luce – perlomeno nel quadro di questa tappa intermedia in vista della riforma
dell’imposta preventiva – l’argomento secondo il quale la funzione di garanzia sarebbe svuotata del suo significato. La limitazione al capitale proprio è stata motivata sottolineando che il capitale proprio della società estera che emette un’obbligazione è stato conferito tramite prestazioni dei titolari di partecipazioni nel quadro di una liberazione di capitale e non può quindi provenire dall’acquisizione di capitale di terzi; il trasferimento di fondi fino a concorrenza del capitale proprio non pregiudicherebbe i fini dell’imposta preventiva, che continua pertanto a esercitare la propria funzione di garanzia. L’ASA ritiene che questo approccio sia superato, non riflette la realtà dei gruppi e inoltre danneggia l’attrattiva della piazza svizzera. Sottolinea il fatto che il progetto deve ridurre gli svantaggi legati al finanziamento interno di grandi gruppi svizzeri e rafforzare l’attrattiva della piazza elvetica per i gruppi con sede nel nostro Paese. Rileva che nella prassi le obbligazioni sono detenute principalmente da investitori istituzionali. La funzione di garanzia dell’imposta preventiva nei loro confronti è obsoleta. Poiché non si può partire dal presupposto che i grandi gruppi svizzeri sottraggano l’imposta mediante trasazioni interne e poiché nelle relazioni internazionali si applicano in ogni caso lo scambio automatico di informazioni e l’Accordo FATCA, l’argomento della funzione di garanzia dell’imposta preventiva viene a cadere e si rivela trascurabile nei confronti degli altri investitori svizzeri. Alla luce di questi fatti, si dovrebbe potere rinunciare a limitare in modo generale i trasferimenti di fondi e si potrebbe estendere il progetto,
che è stato messo a punto supponendo la sottrazione di imposta (assoggettare all’imposta preventiva tutti i pagamenti di interessi versati sull’importo totale dell’obbligazione emessa, nella misura in cui un importo superiore al capitale proprio della società estera del gruppo