Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
viene trasferito alla società svizzera e se l’obbligazione viene garantita da una società estera dello stesso gruppo).
Anziché limitare i trasferimenti di fondi a concorrenza del capitale proprio della società estera del gruppo, si dovrebbe perlomeno autorizzare i gruppi svizzeri ad utilizzare all’estero senza soggiacere all’imposta preventiva i capitali raccolti all’estero. Un trasferimento temporaneo dei fondi ad una società svizzera del gruppo, ad esempio perché possano essere presi in considerazione in qualità di fondi propri prudenziali, non è dannoso. L’articolo 14a capoverso 3 OIPrev dovrebbe essere completato nel modo seguente:
«… Tale deroga vale anche nella misura in cui i fondi trasferiti sono impiegati per il finanziamento di società e stabilimenti d’impresa esteri del gruppo.»
L’ASA deplora inoltre il fatto che la restrizione sia qualificata quale limite di esenzione e non come importo esente da imposta. Nel caso del limite di esenzione, l’intero importo è soggetto all’imposta se questo supera il limite fissato. Nel caso dell’importo esente da imposta, soltanto l’importo eccedente è assoggettato all’imposta. Se una società estera del gruppo procede a diverse emissioni, il limite di esenzione non può valere singolarmente per ogni emissione, ma si applica complessivamente a tutte le emissioni di tale società.
Reiezione
Organizzazioni
Fiduciari Suisse osserva che già al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 14a OIPrev e nel corso della relativa procedura di consultazione da più parti si era fatto notare che le misure andavano sì nella buona direzione ma non erano sufficienti. La modifica dell’arti-
colo 14a OIPrev proposta oggi dal Consiglio federale mostra che quei pareri critici avevano ragione. Secondo Fiduciari Suisse ci si ritrova oggi nella stessa situazione: la modifica va nella giusta direzione ma non è abbastanza ampia. La domanda che ci si pone giustamente secondo Fiduciari Suisse è quella di sapere perché un gruppo dovrebbe rilocalizzare in Svizzera le funzioni di finanziamento oppure consolidare in Svizzera delle funzioni già esistenti, se il versamento di fondi di una società emittente estera ad una società svizzera del gruppo è possibile al massimo fino a concorrenza del capitale proprio della società emittente estera senza che ciò metta in discussione l’applicazione dell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Gli altri Paesi non conoscono simili restrizioni. Inoltre, le piazze concorrenti non prelevano nessuna imposta alla fonte e se lo fanno trattengono un’imposta nettamente inferiore al 35 % dell’imposta svizzera. Se la Svizzera intende compiere progressi decisivi nell’ambito del finanziamento di gruppi, bisogna adottare misure più ampie:
le attività di finanziamento di gruppi devono poter essere escluse dall’imposta preventiva
e dalle tasse di bollo;
in diversi settori la prassi in materia di «cash pooling» deve essere meno restrittiva.
Senza un adattamento in tal senso, sussiste il fondato timore che l’efficacia dell’avamprogetto sia marginale. Altri Paesi propongono soluzioni molto più interessanti. Fiduciari Suisse sottolinea infine che l’attuazione dell’avamprogetto comporta notevoli oneri supplementari sia per l’amministrazione che per le imprese.
Allegato
Elenco dei destinatari della consultazione