Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 16 pagine

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fondi acquisiti tramite un’obbligazione, i cui interessi non sono soggetti all’imposta preventiva, siano trasferiti in Svizzera per mezzo del finanziamento interno al gruppo.

La riforma dell’imposta preventiva (passaggio al principio dell’agente pagatore), posta in consultazione dal Consiglio federale nel dicembre del 2014, risolverebbe i problemi attuali in modo sotanziale e a lungo termine. Tuttavia, in attesa dei risultati della votazione sull’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» prevista verosimilmente nel 2018, al momento il progetto di riforma è sospeso e la relativa tempistica rimane incerta.

Alla luce di quanto esposto, l’Esecutivo propone quale misura realizzabile a breve termine di precisare la modifica dell’OIPrev introdotta nel 2010, al fine di rafforzare l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera. L’obbiettivo è di relativizzare la disposizione vigente secondo cui, all’interno di un gruppo, in presenza di un’emissione all’estero garantita da una società svizzera, qualsiasi trasferimento di fondi in Svizzera esclude la possibilità di applicare l’articolo 14a capoverso 1 OIPrev e quindi gli interessi pagati sugli averi all’interno del gruppo sono soggetti all’imposta preventiva secondo la normativa generale. Il trasferimento di fondi da una società estera emittente a una società del gruppo situata in Svizzera dovrebbe poter essere possibile fino a concorrenza dell’ammontare del capitale proprio della società estera emittente, senza che ciò metta in discussione la qualifica sancita nell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Se i fondi trasferiti dall’emittente estera a una società svizzera del gruppo superassero il suo capitale proprio, gli interessi pagati nell’ambito delle attività di finanziamento interne al gruppo della società svizzera continuerebbero però ad essere soggetti all’imposta preventiva secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e d della legge sull’imposta preventiva.

4. Risultati della consultazione

4.1 Quadro riassuntivo

I 24 Cantoni che hanno partecipato alla consultazione, la CDF, due partiti (PPD e UDC) nonché sei organizzazioni o associazioni mantello (CP, CVAM, FER, USS, usam e VSUD) accolgono favorevolmente l’avamprogetto.

Tre partiti (PBD, PLR e PSS) e sei organizzazioni o associazioni mantello (economiesuisse, EXPERTsuisse, ASB, SwissHoldings, UBCS e ASA) approvano l’avamprogetto con riserva. Il PSS deplora la frammentazione della riforma dell’imposta preventiva e la mancanza di informazioni sulle ripercussioni finanziarie. Il PBD, il PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, l’ASB, SwissHoldings, l’UBCS et l’ASA richiedono diversi complementi. economiesuisse e SwissHoldings auspicano che il principio della data di riferimento sia esplicitamente menzionata all’articolo 14a capoverso 3 OIPrev. Il PBD, economiesuisse, EXPERTsuisse, l’ASB, l’UBCS e l’ASA sono del parere che il capitale emesso all’estero deve poter essere impiegato, tramite una società del gruppo domiciliata in Svizzera, per il finanziamento delle società del gruppo all’estero senza soggiacere all’imposta preventiva. Il PBD ritiene inoltre che il concetto di capitale proprio dovrebbe essere inteso come il capitale richiesto ai sensi del diritto svizzero in materia di vigilanza. Inoltre, il PBD, l’ASB e l’UBCS considerano che il trasferimento di fondi in Svizzera non dovrebbe essere limitato ai fondi coperti dal capitale proprio ma dovrebbe essere esteso ai fondi coperti da elementi del capitale di terzi che non rappresentano un finanziamento mediante raccolta dei fondi sul mercato dei capitali (finanziamento che implicherebbe il pagamento dell’imposta preventiva qualora i fondi affluissero in Svizzera). Infine, l’ASB, l’UBCS e l’ASA chiedono che sia applicato non un limite di esenzione ma un importo esente da imposta.

Quattro partiti (PBD, PPD, PLD e UDC) nonché sei organizzazioni e associazioni mantello (economiesuisse, usam, SwissHoldings, ASA, Fiduciari Suisse e VSUD) fanno presente che i miglioramenti previsti delle condizioni fiscali applicabili al finanziamento di gruppi sono un passo indispensabile nella buona direzione. Essi ritengono tuttavia necessaria una profonda