Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 16 pagine
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L’ASB e l’UBCS approvano gli sforzi del DFF per migliorare le condizioni quadro in materia di imposta preventiva applicabili al finanziamento di gruppi in Svizzera. L’ASB e l’UBCS considerano che le modifiche dell’OIPrev proposte in fase di consultazione sono un passo nella giusta direzione. Le due organizzazioni chiedono però delle modifiche nei seguenti settori:
1. Finanziamento di società estere del gruppo
Sotto il profilo del finanziamento dalla Svizzera di società del gruppo sarebbe opportuno che il capitale emesso all’estero possa essere impiegato, tramite una società svizzera del gruppo, per il finanziamento di società estere del gruppo. Se così non fosse, non si potrà raggiungere l’obiettivo della revisione dell’ordinanza, che prevede di rispettare i requisit i relativi alla sostanza per le attività di finanziamento a livello di gruppo in Svizzera secondo le nuove prescrizioni del progetto BEPS.
2. Importo esente da imposta piuttosto che limite di esenzione
Il capitale proprio determinante non dovrebbe essere inteso come un limite di esenzione ma come un importo esente da imposta. Secondo l’avamprogetto posto in consultazione un trasferimento è autorizzato fino a concorrenza dell’ammontare del capitale proprio, in quanto il capitale proprio non può essere capitale di terzi, garantendo così, dal punto di vista contabile, che i fondi provenienti da un’emissione estera garantita da una società svizzera del gruppo non possano essere trasferiti in Svizzera.
La situazione tuttavia non cambia se l’ammontare dei fondi trasferiti supera quello del capitale proprio. Dal punto di vista contabile, per l’importo pari al capitale proprio continuerà a non esserci un trasferimento di fondi proveniente da un’emissione estera garantita da una società svizzera. Pertanto non appare logico, dal punto di vista materiale e concettuale, considerare il capitale proprio della società emittente estera come un limite di esenzione piuttosto che un importo esente da imposta. L’ASB e l’UBCS chiedono quindi che la nozione di importo esente da imposta sia esplicitamente contenuta nella nuova regolamentazione.
3. Finanziamento al di fuori del mercato dei capitali
Dal punto di vista del settore finanziario avrebbe senso non limitare i trasferimenti di fondi in Svizzera ai fondi coperti dal capitale proprio. Bisognerebbe prendere in considerazione anche elementi del capitale di terzi che non che non rappresentano un finanziamento tramite mercato dei capitali (finanziamento che, se i fondi sono raccolti in Svizzera, implicherebbe il pagamento dell’imposta preventiva nel nostro Paese). Nella misura in cui la società estera del gruppo non si limita a mettere in circolazione una o più obbligazioni sul mercato dei capitali ma dispone anche di capitale di terzi che non proviene dalla raccolta collettiva di capitale, questi fondi possono anche essere trasferiti in Svizzera.
L’ASB e l’UBCS chiedono il seguente adeguamento dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev (le aggiunte sono sottolineate):
3La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile nella misura in cui una società svizzera di un gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo e i fondi trasferiti dalla società estera alla società svizzera del gruppo superano l’ammontare del capitale proprio nonché del capitale di terzi della società estera del gruppo che non è stato raccolto tramite obbligazioni. Tale deroga vale anche nella misura in cui i fondi trasferiti alla società svizzera sono impiegati per il finanziamento di società estere del gruppo.
In linea di massima EXPERTsuisse ritiene che le modifiche dell’ordinanza sull’imposta preventiva proposte vanno nella giusta direzione. Tuttavia, la modifica in questione si basa su un approccio contabile puramente formale e non tiene conto di un eventuale reimpiego dei fondi nel gruppo, misconoscendo così la realtà dei grandi gruppi svizzeri. I gruppi svizzeri dovrebbero piuttosto poter comprovare che i fondi sono effettivamente utilizzati all’estero, anche se in un primo tempo confluiscono in Svizzera per poi essere reinvestiti. Se una tale prova, facoltativa, non è fornita, ci si può basare sul capitale proprio, conformemente alla