Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 16 pagine
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Il PBD accoglie favorevolmente l’orientamento proposto ma ritiene che la limitazione dei trasferimenti di fondi al capitale proprio della società emittente estera sia troppo rigida. Infatti non inciterà i gruppi svizzeri a ricollocare le attività di finanziamento interno in Svizzera.
L’obiettivo stesso del progetto non verrebbe pertanto raggiunto. Per giunta, i gruppi svizzeri potrebbero essere costretti a dotare le società di finanziamento estere di maggiore sostanza in base alle prescrizioni del progetto BEPS. Si corre anche il rischio di delocalizzare
all’estero posti di lavoro e la creazione di valore aggiunto. In relazione al finanziamento di gruppi dalla Svizzera, il PBD pensa che sarebbe opportuno che il capitale emesso all’estero possa essere impiegato, tramite una società del gruppo in Svizzera, al finanziamento di società del gruppo all’estero. Ritiene inoltre che il termine di capitale proprio dovrebbe essere inteso come capitale ai sensi della legislazione svizzera in materia di vigilanza. Infine, il trasferimento di fondi in Svizzera non dovrebbe essere limitato ai fondi che sono coperti dal capitale proprio, ma dovrebbe estendersi anche a elementi del capitale di terzi che non rappresentano un finanziamento tramite mercato dei capitali (finanziamento che, se i fondi sono raccolti in Svizzera, implicherebbe il pagamento dell’imposta preventiva nel nostro Paese).
Organizzazioni
economiesuisse e SwissHoldings sostengono il progetto. Se le situazioni di abuso verranno definite in modo ben delimitato, l’avamprogetto sottoposto alla consultazione eliminerà per molti gruppi svizzeri attivi nel settore dell’industria e dei servizi gli svantaggi più gravi connessi al finanziamento interno e permetterà un decisivo miglioramento delle condizioni applicabili alle attività di tesoreria che potrebbero essere svolte maggiormente in Svizzera. Le due organizzazioni approvano l’introduzione del principio della data di riferimento poiché permetterebbe di evitare che le operazioni di finanziamento a breve termine di società svizzere che alla data di riferimento non esistono più causino un’imposta preventiva elevata. Tale principio deve essere menzionato in modo esplicito all’articolo 14a.
economiesuisse ritiene inoltre che degli adeguamenti di portata più ampia siano necessari affinché gruppi svizzeri ed esteri possano svolgere ulteriori attività essenziali di finanziamento interno in Svizzera. Ad esempio, il capitale raccolto all’estero dovrebbe essere potere essere impiegato per il finanziamento di società estere del gruppo tramite una società svizzera del gruppo. economiesuisse propone la seguente modifica del nuovo articolo 14a capoverso 3 OIPrev (le aggiunte sono sottolineate):
3La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera di un gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo e i fondi trasferiti dalla società estera alla società svizzera del gruppo superano, alla data di chiusura del bilancio, l’ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo. Tale deroga vale anche nella misura in cui i fondi trasferiti alla società svizzera sono impiegati per il finanziamento di società estere del gruppo.
Solo questa modifica consentirebbe a molti gruppi di svolgere le loro attività di gestione centralizzata della tesoreria («cash pooling») o le loro attività di finanziamento interno in Svizzera e di rinunciare a mantenere le strutture che si occupano di questi compiti all’estero. La limitazione per l’esenzione dall’imposta preventiva fissata all’importo del capitale proprio della società finanziaria estera è stata giustificata col fatto che la funzione di garanzia sarebbe pregiudicata se i fondi raccolti tramite un’obbligazione garantita da una società estera del gruppo fossero trasferiti in Svizzera attraverso il finanziamento interno senza soggiacere all’imposta preventiva. Tuttavia, la funzione di garanzia dell’imposta non viene limitata nemmeno nel caso in cui una società finanziaria svizzera di un gruppo può nuovamente trasferire all’estero i fondi raccolti all’estero senza alcun effetto ai fini dell’imposta preventiva. Dal punto di vista contabile, quindi, i fondi derivanti da un’emissione all’estero garantita da una società svizzera continueranno a non poter essere trasferiti nel nostro Paese senza che la società garante svizzera debba versare l’imposta preventiva per i suoi pagamenti di interessi.