Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 16 pagine
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Per Fiduciari Suisse l’attuale regolamentazione dell’articolo 14a OIPrev non costituisce l’unico ostacolo. Altri problemi devono essere risolti. Segnatamente, la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alle prescrizioni in materia di interessi nell’ambito della gestione centralizzata del «cash pooling» non è abbastanza flessibile nel confronto internazionale. Come è dimostrato dall’esperienza la Svizzera si ritira purtroppo spesso da sé dalla competizione. Anche il Consiglio federale lo ha constatato. Altri Paesi offrono delle condizioni di gran lunga più attrattive ai gruppi di società per le funzioni di finanziamento. La necessità di adeguare la legislazione in materia di imposta preventiva non sussiste soltanto nell’ambito finanziario ma comprende tutti i settori economici. Fiduciari Suisse ha fatto notare in vari pareri espressi nelle consultazioni che l’aliquota del 35 per cento dell’imposta preventiva è decisamente troppo alta nel contesto attuale. Ad essa si aggiunge un’incertezza giuridica (anche nell’ambito del rimborso) ed eventuali interessi di mora del 5 per cento. Il calo costante dell’insediamento delle imprese che si è purtroppo registrato negli ultimi anni è un segnale chiaro che bisogna intervenire in maniera urgente. La legislazione e la prassi attuali in materia di imposta preventiva devono essere riviste anche in seguito agli sviluppi in materia di scambio automatico di informazioni e nel quadro del progetto BEPS dell’OCSE (ad. es. notifiche di procedure di ruling fiscale, inasprimento delle regole sui prezzi di trasferimento, dichiarazioni Paese per Paese). Il numero crescente delle prescrizioni sullo scambio di informazioni e sulla trasparenza rende superflue le imposte con funzione di garanzia. Invece di pregiudicare ulteriormente l’attrattiva della Svizzera creando altri ostacoli amministrativi col principio dell’agente pagatore e doppioni in materia di garanzie tramite notifiche e la riscossione di imposte alla fonte, sarebbe auspicabile e opportuno riflettere, dal punto di vista della competitività, sul senso della funzione di garanzia dell’imposta preventiva nel contesto attuale dove la trasparenza e lo scambio di informazioni occupano un posto preminente.
Un’importante riduzione dell’aliquota d’imposta è inoltre necessaria. Se la Svizzera cogliesse l’opportunità di adeguare l’imposta preventiva alle nuove circostanze orientandola al futuro potrebbe compiere un grande passo in avanti sotto il profilo concorrenziale e gettare le basi per assicurarsi durevolmente ulteriori entrate fiscali. Inoltre, l’onere amministrativo delle imprese e dell’amministrazione potrebbe essere ridotto come molti auspicano.
L’usam ritiene che i miglioramenti previsti delle condizioni fiscali applicabili al finanziamento di gruppi sono un passo imprescindibile nella buona direzione. Tuttavia, anche l’usam è del parere che una profonda riforma dell’imposta preventiva sia necessaria per eliminare gli svantaggi che quest’imposta comporta per la piazza finanziaria ed economica svizzera, ricondurre in Svizzera le attività di finanziamento esterno al gruppo e stimolare il mercato dei capitali, considerato arretrato. È anche nell’interesse delle PMI che i grandi gruppi beneficino di condizioni quadro quanto migliori possibile poiché essi rappresentano spesso loro importanti clienti e fornitori; siamo in presenza di un rapporto di interdipendenza. L’usam fa notare che non esiste un’economia delle PMI e un’economia dei grandi gruppi internazionali, indipendenti l’una dall’altra, ma esiste solo una economia svizzera.
La VSUD ritiene che anche per il finanziamento esterno al gruppo possano essere raggiunti dei miglioramenti a lungo termine soltanto con una modifica della legge sull’imposta preventiva. La soluzione migliore sarebbe quella di escludere dall’imposta preventiva le obbligazioni delle imprese per creare delle regole favorevoli paragonabili a quelle esistenti all’estero.
L’ASA sottolinea in modo esplicito di ritenere che la modifica proposta dall’ordinanza non possa essere l’obiettivo ultimo e che la riforma dell’imposta preventiva sia assolutamente necessaria e debba attuata in tempi brevi. Tuttavia, pensa che non sia vincolante passare dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore per attuare una tale riforma e risolvere i problemi attuali. Da un punto di vista pratico, sarebbe più semplice e mono costoso abolire completamente l’imposta preventiva gravante sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario. Questa misura potrebbe essere adottata indipendentemente dal risultato della vota-