Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2017 Risultati consultazione revision ORRPChim, OTRif, OPSR e OLTRif

2 Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR) e dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif)

2.1 Situazione iniziale

Dopo quattro anni di negoziati sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUA), nell’autunno 2013 è stata sottoscritta in Giappone, a Kumamoto, la Convenzione di Minamata sul mercurio, prevede disposizioni per l’intero ciclo di vita del mercurio e, tra queste, anche misure per diminuirne la domanda e l’offerta. La Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica nel maggio 2016. La Convenzione entrerà in vigore il 16 agosto 2017, 90 giorni dopo che la 50aParte della Convenzione ha depositato lo strumento di ratifica. Per poter adempiere le prescrizioni della Convenzione occorre modificare la legislazione sui prodotti chimici e sui rifiuti. Le disposizioni che disciplinano la domanda di mercurio sono già ampiamente attuate in Svizzera. Le presenti modifiche dell’ORRPChim sono focalizzate sul controllo dell’importazione e dell’esportazione di mercurio e dei suoi composti. Occorre disciplinare le quantità da esportare con una disposizione nell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR, RS 814.600). Da alcuni anni in una fabbrica svizzera viene estratto mercurio prevalentemente da rifiuti importati. Per mancanza di domanda interna, il mercurio viene quasi interamente esportato come prodotto commerciale. Ciò ritarda l’abbandono dell’utilizzo di mercurio perseguito dalla Convenzione di Minamata. Inoltre si deve presumere che l’impiego di mercurio nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti comporti elevate immissioni nell’ambiente. Per questi motivi, nel suo messaggio per l’approvazione della Convenzione di Minamata il Consiglio federale ha annunciato misure a livello di ordinanza per la riduzione delle quantità di mercurio da esportare. Le proposte di modifica dell’ORRPChim e dell’OPSR concretizzano ora queste misure. Le modifiche proposte vanno oltre i requisiti minimi della Convenzione e hanno come obiettivo primario un contributo della Svizzera alla riduzione dell’offerta globale di mercurio.

Come il mercurio, anche il piombo è un metallo pesante ad azione neurotossica. La ripetuta esposizione a questa sostanza può condurre, in particolare nei bambini, a disturbi neurocomportamentali irreversibili e a ritardi nello sviluppo. A tutela soprattutto di questa fascia della popolazione, l’ORRPChim recepisce una disposizione dell’allegato XVII del regolamento REACH1, che limita l’impiego di piombo in determinati oggetti. Le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) sono inquinanti organici persistenti, ampiamente vietati in Svizzera e nell’Unione europea. La modifica dell’ORRPChim qui presentata adegua il tenore di SCCP autorizzato nei prodotti a quello previsto nell’Unione europea, stabilito nel novembre 2015 con una modifica del regolamento (CE) n. 850/20042.

2.2 Prese di posizione pervenute

Per quanto concerne i disegni di modifica menzionati nel titolo, sono pervenute 56 prese di posizione e commenti. I 26 Cantoni, 2 associazioni cantonali, 4 partiti politici, 10 associazioni economiche e 14 partecipanti non invitati si sono espressi in merito al progetto. L’Unione delle città svizzere e costruzionesvizzera hanno rinunciato a prendere posizione, la prima per motivi di capacità e la seconda perché non interessata dal progetto. La Suva non propone

1 Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti, GU L 104 del 23.4.2005, pag. 2.

2 Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I, GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1. 4/15 054.11-00539/00004/00003/Q354-1628