Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 15 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2017 Risultati consultazione revision ORRPChim, OTRif, OPSR e OLTRif
2.3.2.3 OPSR
Il PS, 16 Cantoni (AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH, ZG) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS) accolgono favorevolmente le norme nella legislazione sui rifiuti secondo cui il mercurio o i composti di mercurio estratti dai rifiuti nonché le eccedenze di mercurio provenienti da processi rimangono fondamentalmente rifiuti.
Secondo le proposte di economiesuisse, scienceindustries, SKW e swissmem, non deve essere vietata l’esportazione di mercurio, nel caso della Svizzera esclusivamente di mercurio riciclato, per utilizzazioni consentite dalla Convenzione di Minamata. Nell’articolo 3 lettera fbis occorre pertanto stralciare il numero 2 («il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di mercurio di cui al numero 1 [«rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio»]»). L’adeguamento dell’OPSR a seguito della modifica dell’ORRPChim proposta deve corrispondere alla legislazione europea, ma secondo il Cantone BE, le associazioni SENS e SLRS nonché l’azienda di riciclaggio BATREC non deve contenere disposizioni speciali sfavorevoli per la Svizzera. Nella definizione dei rifiuti di mercurio nell’articolo 3 lettera fbisoccorre quindi precisare il numero 2 («il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di mercurio di cui al numero 1 che non possono essere utilizzati per un impiego ammesso ai sensi dell’ORRPChim»).
2.3.2.4 OLTRif
Tutti i Cantoni approvano o accolgono esplicitamente favorevolmente l’introduzione di due nuovi codici di rifiuto armonizzata con l’elenco dei rifiuti dell’Unione europea.
2.3.3 Proposte al di fuori del disegno
Tre Cantoni (GL, SH, ZH) propongono che il DATEC definisca lo stato attuale della tecnica per lo smaltimento di rifiuti contenenti mercurio, in particolare per quelli provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU). Nel rapporto esplicativo sulla consultazione viene menzionato che per stato della tecnica s’intende attualmente un processo nel quale si recupera dapprima mercurio metallico da rifiuti di mercurio, lo si converte nel modo più completo possibile in solfuro di mercurio (cinabro), che viene infine depositato in una discarica sotterranea. Secondo la nuova definizione proposta nell’OPSR, negli IIRU risulterebbero quantità rilevanti di rifiuti contenenti mercurio (ad. es. carbone per forni Martin-Siemens e resina a scambio ionico provenienti dal trattamento dei fumi). Queste devono essere trattate e depositate in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
La presa di posizione dello studio legale Siegenthaler & Partner (su mandato di Metal Depot Zürich AG, Blubox Trading AG, Air Mercury AG) concernente la modifica dell’OLTRif non ricade nell’ambito del presente pacchetto di ordinanze. Viene richiesto di riclassificare il codice di rifiuto 16 02 13 (rc) a 16 02 13 (rs) nonché di inserire il nuovo codice 16 02 14 (rc) «Apparecchiature fuori uso eccetto quelle di cui al codice 16 02 013».
Sempre al di fuori della consultazione, i Cantoni BE, BL, BS, GL, GR e ZH hanno chiesto l’inserimento di nuovi codici di rifiuti per il materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; materiale di scavo e di sgombero; materiale di scavo dei binari (cap. 17 05) nonché per i rifiuti prodotti dal risanamento di terreni, di materiale di scavo e di acque di falda (cap. 19 13). Queste modifiche sono già in vigore dal 1° aprile 2017 a seguito di una precedente revisione dell’OLTRif.
2.3.4 Valutazione dell’attuazione
Secondo 13 Cantoni e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS), per l’attuazione delle disposizioni concernenti il mercurio sarà necessaria un’intensa collaborazione tra i servizi federali e gli organi d’esecuzione cantonali in loco. Sedici Cantoni, Chemsuisse e l’ACCS auspicano che l’UFAM tenga un elenco con impieghi «noti» di mercurio per facilitare l’esecuzione.
9/15 054.11-00539/00004/00003/Q354-1628