Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 15 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2017 Risultati consultazione revision ORRPChim, OTRif, OPSR e OLTRif

Per quanto concerne il divieto d’esportazione di strumenti di misurazione, interruttori e relè, il PS approva la nuova disposizione volta a impedire il commercio di merce usata. Economiesuisse, scienceindustrie, SKW e swissmem propongono di riformulare il numero 2.1 lettera a (divieto d’esportazione per oggetti contenenti mercurio che non possono essere immessi sul mercato secondo i numeri 1.1 e 3). Alla lettera b il divieto d’esportazione di amalgama dentale deve essere limitato alla forma non in capsule. Secondo il PLR la Convenzione di Minamata prescrive solo di ridurre gradualmente l’impiego di amalgama dentale e la Svizzera nell’attuale legislazione ha già vietato l’uso di amalgama dentale. Vietare l’esportazione non è necessario da un lato perché la produzione interna di amalgama dentale è già stata interrotta e, dall’altro, perché la domanda è comunque destinata a diminuire a seguito delle disposizioni della Convenzione. Il PS accoglie favorevolmente il divieto d’esportazione di amalgama dentale.

Il Cantone GE osserva che in caso di esportazioni di mercurio verso un Paese che non è Parte della Convenzione di Minamata, questo Paese debba anche confermare di aver preso provvedimenti per uno stoccaggio intermedio rispettoso dell’ambiente dei rifiuti contenenti mercurio (n. 2.2.2 cpv. 2 e n. 4.2 cpv. 2).

Disposizioni concernenti l’utilizzazione di mercurio (n. 3 all. 1.7)

Secondo economiesuisse, scienceindustries, SKW und swissmem, occorre precisare il divieto di utilizzare mercurio, composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di pile e loro componenti specificando che si applica alle pile che rientrano nel campo d’applicazione dell’allegato 2.15 ORRPChim (n. 3.1 lett. a cifra 2).

Secondo 15 Cantoni (AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, ZH, ZG) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS), al numero 3.1 lettera c si vieta l’uso di preparati mercuriali come sostanze ausiliarie nei processi di produzione industriale. Poiché in determinati casi è prevista la possibilità di immettere sul mercato preparati contenenti mercurio come sostanze ausiliarie nei processi di produzione industriale (n. 1.2 cpv. 5 e n. 1.3), occorre integrare di conseguenza la formulazione del numero 3.1 lettera c.

Secondo sei Cantoni (LU, SG, SH, TG, TI, ZG), Chemsuisse e ACCS, occorre introdurre un divieto di utilizzazione per cosmetici contenenti mercurio, mentre altri 9 Cantoni (AG, AI, AR, GL, GR, OW, UR, SZ, ZH) ritengono che un tale divieto sia da valutare. L’importazione e l’uso privati di cosmetici non sarebbero infatti disciplinati.

Disposizioni transitorie concernenti il mercurio (n. 4 all. 1.7)

Secondo le proposte di 18 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, OW, NW, UR, SG, SH, SZ, TG, TI, ZH, ZG) e di due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS), occorre garantire che gli strumenti di misurazione contenenti mercurio immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° settembre 2015 non confluiscano nel commercio di merce usata. Non sarebbe sensato continuare a consentire la vendita di strumenti di misurazione contenenti mercurio al grande pubblico e disciplinare l’immissione sul mercato di apparecchi per uso professionale e commerciale in modo più restrittivo rispetto agli apparecchi destinati al grande pubblico.

Se come proposto sarà consentita l’esportazione di mercurio per la produzione di amalgama dentale (Cantone BE, PBD, SENS, SLRS) e di prodotti contrassegnati (USAM), la disposizione transitoria nel numero 4.2 capoverso 1 sarà obsoleta e dovrà essere stralciata.

2.3.2.2 OTRif

Tutti i Cantoni approvano o accolgono esplicitamente la disposizione secondo cui un’importazione in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale è considerata importazione.

Economiesuisse, Scienceindustries, Swissmem e l’Associazione Svizzera della cosmesi e dei detersivi auspicano l’integrazione dell’articolo 22 capoverso 1 in modo che anche il secondo periodo si riferisca esplicitamente solo all’importazione di rifiuti.

8/15 054.11-00539/00004/00003/Q354-1628