Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 15 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2017 Risultati consultazione revision ORRPChim, OTRif, OPSR e OLTRif

periodo di due mesi. Economiesuisse, scienceindustrie, SKW, Swissmem e USVP concordano con la riduzione del tenore di SCCP ammesso negli oggetti armonizzata con il diritto europeo, anche se ritengono troppo breve il previsto periodo transitorio di sei mesi. Centre Patronal chiede un periodo transitorio più lungo.

Colori per pittura artistica - relazione con l’allegato 1.17 (all. 1.10)

Dieci Cantoni (AG, AR, AI, BL, FR, OW, TG, TI, UR, ZH) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS) approvano la precisazione secondo cui i colori per pittura artistica non possono essere forniti al grande pubblico se contengono sostanze con proprietà cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione dell’allegato 1.17 ORRPChim (cosiddette sostanze CMPR) che secondo le disposizioni di questo allegato non beneficiano di alcuna deroga per colori per pittura artistica. Secondo un Cantone (GE), i colori per pittura artistica con sostanze CRPM problematiche non dovrebbero essere disponibili per il grande pubblico. Economiesuisse apprezza gli sforzi volti a proteggere la popolazione e concorda con l’obbligo di autorizzazione delle sostanze CRPM dell’allegato 1.17 ORRPChim per i colori per pittura artistica. Scienceindustrie e swissmem non si esprimono in merito a questa proposta, poiché non sono interessate, l’USVP non concorda con la modifica nell’ambito dell’obbligo di autorizzazione per le sostanze CRPM nei colori per pittura artistica e propone di mantenere in vigore l’attuale prassi.

Piombo in oggetti destinati al grande pubblico (n. 3ter all. 2.16)

Dieci Cantoni e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS) approvano esplicitamente le nuove limitazioni concernenti la fornitura di oggetti contenenti piombo al grande pubblico. Un Cantone (BS) apprezza il fatto che al numero 3.3tervi sia un rimando alle disposizioni concernenti il piombo stabilite nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) e nelle relative ordinanze dipartimentali. Per contro occorrerebbe rimandare alla disposizione dell’ORRPChim anche nella legislazione sulle derrate alimentari. Secondo 17 Cantoni (AG, AR, AI, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, ZH), Chemsuisse e ACCS, occorre completare il numero 3.2tercapoverso 2 con l’indicazione che per il piombo nelle pile, nei veicoli e nei loro componenti nonché nei materiali legnosi si applicano le disposizioni degli allegati 2.15, 2.16 numero 5 e 2.17 ORRPChim. Con il richiesto rimando all’esistenza e alla validità dell’allegato 2.15 diventerebbe superflua la deroga per le pile zinco-carbone e le pile a bottone nell’elenco delle deroghe al numero 3.4tercapoverso 1 lettera i. Secondo 12 Cantoni (AG, AR, AI, BL, BS, FR, LU, SG, SH, TG, TI, ZH), chemsuisse e ACCS, nell’Unione europea le disposizioni concernenti il piombo sono già in vigore da giugno 2016. Di conseguenza il previsto periodo transitorio di un anno non sarebbe adeguato e secondo 10 Cantoni, chemsuisse e ACCS occorrerebbe ridurlo a sei mesi.

Economiesuisse, scienceindustrie, SKW e swissmem approvano le nuove limitazioni della fornitura di oggetti contenenti piombo che possono essere messi in bocca dai bambini. Swiss Textiles approva fondamentalmente questo adeguamento alla legislazione europea, ma prevede problemi nelle questioni riguardanti l’interpretazione del campo d’applicazione. Centre Patronal chiede un periodo di transizione più lungo. Il PS approva decisamente questo divieto volto a proteggere i bambini.

Divieti di immissione sul mercato di mercurio (n. 1.1 all. 1.7)

Secondo economiesuisse, scienceindustrie, SKW e swissmem, occorre disciplinare il mercurio negli interruttori e nei relè solo dal 1° gennaio 2021, come previsto nell’attuale proposta dell’UE (n. 1.1 cpv. 2 lett. c) Le associazioni chiedono un conseguente adeguamento dell’entrata in vigore del numero III dell’atto modificatore.

Secondo le proposte dei Cantoni AG e FR nonché di Chemsuisse, per quanto concerne i composti mercuriali ammessi nei cosmetici (n. 1.1 cpv. 2 lett. d n. 4) occorre rimandare direttamente all’ordinanza del DFI sui cosmetici.

Secondo la richiesta di 17 Cantoni (AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS), la formulazione

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