Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 15 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2017 Risultati consultazione revision ORRPChim, OTRif, OPSR e OLTRif

del divieto di immettere sul mercato prodotti contenente mercurio destinati a un impiego non noto prima del 31 dicembre 2017 (n. 1.1 cpv. 2 lett. e) deve essere rivista in modo che dopo il giorno di riferimento non venga ripresa l’immissione sul mercato di prodotti contenenti mercurio per impieghi (storicamente) noti, ma attualmente non più commercializzati. Inoltre, secondo nove Cantoni (AG, AI, AR, FR, GL, SG, SH, TI, ZH), Chemsuisse e ACCS occorre anticipare questo divieto. La SSO ritiene che il proposto divieto di prodotti contenenti mercurio per impieghi non ancora noti va oltre gli obblighi internazionali. L’associazione chiede di rinunciare a questa disposizione.

Deroghe ai divieti di immissione sul mercato di mercurio (n. 1.2 all. 1.7)

Economiesuisse, scienceindustrie, SKW und swissmem chiedono che, in sintonia con le disposizioni della Convenzione di Minamata, venga introdotta in una nuova lettera del numero 1 capoverso 2 una nuova deroga per gli apparecchi utilizzati nei grandi dispositivi o per misurazioni ad elevata precisione, a condizione che non sono disponibili alternative esenti da mercurio. Inoltre occorrerebbe introdurre in un nuovo capoverso una deroga generale per i prodotti che sono necessari per la tutela degli interessi essenziali della Svizzera in materia di sicurezza. Per una migliore leggibilità, inoltre, queste associazioni chiedono che nel numero 1.2 capoverso 3 si rinunci alla catena di rimandi e si strutturi il capoverso con contenuti materiali.

Disposizioni concernenti l’immissione sul mercato di mercurio (n. 1.4 all. 1.7)

Il PS e le associazioni economiesuisse, scienceindustrie, SKW e swissmem approvano l’obbligo di autorizzazione per l’importazione di mercurio e dei suoi composti nonché l’obbligo di notifica, se questi possono essere importati senza autorizzazione d’importazione. Secondo due commercianti (Blubox Trading AG, Air Mercury AG) occorre stralciare senza sostituzione la disposizione secondo cui per l’immagazzinamento di mercurio e dei suoi composti in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale occorre un’autorizzazione d’importazione. A loro avviso l’obbligo di autorizzazione nell’ORRPChim é contrario al sistema e illegittimo.

Secondo le proposte del Cantone BE, del PBD, dell’USAM, della SENS e della SLRS nonché dell’azienda svizzera di riciclaggio BATREC, l’obbligo di autorizzazione non dovrebbe valere per il mercurio importato sotto forma di rifiuti a scopi di stabilizzazione, poiché necessità già di un’autorizzazione in base alla legislazione sui rifiuti.

Disposizioni concernenti l’esportazione di mercurio (n. 2 all. 1.7)

Sedici Cantoni (AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH, ZG) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS) approvano esplicitamente le nuove disposizioni volte a impedire che il mercurio riciclato confluisca nel mercato globale. Secondo il PS il disegno prevede che le esportazioni di mercurio continuino a essere possibili per scopi di ricerca e di analisi, a differenza dell’Unione europea che vieta le esportazioni senza eccezioni. Poiché la Svizzera non può sorvegliare l’uso di mercurio all’estero e non può escludere che il mercurio esportato sia utilizzato al di fuori degli impieghi autorizzati con potenziali danni alle persone e all’ambiente, viene chiesto un disciplinamento più restrittivo come a livello di Unione europea.

Secondo il PBD, il PLR e l’UDC le previste norme di attuazione delle disposizioni della Convenzione di Minamata, e quindi anche quelle concernenti le esportazioni di mercurio, vanno ben oltre il necessario. Il PLR e l’UDC nonché le associazioni economiesuisse, ECO SWISS, scienceindustrie, USAM, SKW, swissmem, Swiss Recycling e VSS lubes chiedono che siano rese possibili le esportazioni per scopi di ricerca e di analisi o per altri impieghi consentiti nel Paese importatore in ragione della Convenzione di Minamata. Il Cantone BE, il PBD, le associazioni SENS, SLRS e ASIR nonché l’azienda di riciclaggio interessata BATREC chiedono come esigenza minima che, oltre alle esportazioni per scopi di ricerca e di analisi, siano rese possibili anche le esportazioni di mercurio per la produzione di amalgama dentale (sotto forma di capsule).

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