Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 79 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati

Un Cantone460 approva esplicitamente le modifiche apportate al capoverso 2. Secondo un certo numero di partecipanti461, la profilazione dovrebbe sempre basarsi su una base legale in senso formale in grado di offrire garanzie sufficienti a tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate. Altri462 al contrario ritengono che la condizione di una base legale in senso formale per la profilazione e le decisioni individuali automatizzate non sia applicabile all’ambito dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Operazioni di questo genere devono essere autorizzate poiché necessarie per l’adempimento di un contratto assicurativo, ad esempio per il trattamento automatizzato di richieste di rimborso.

Un Cantone463 sollecita la soppressione delle lettere a e b del capoverso 2. Per un partecipante464, le condizioni previste alle lettere a e b dovrebbero essere alternative e non cumulative.

Il fatto che nel capoverso 3 siano elencate le condizioni in base alle quali decade la necessità di una base legale in senso formale è salutato con esplicito favore da un Cantone465. Un altro Cantone466 auspica la soppressione del termine «eccezionalmente». Secondo un Cantone467, l’eccezione prevista al capoverso 3 lettera a andrebbe estesa. Gli organi federali dovrebbero pure essere abilitati ad autorizzare determinati trattamenti di dati personali. Alcuni partecipanti468 chiedono di sopprimere, alla lettera a, il termine «personalità», attinente al diritto privato. Secondo alcuni partecipanti469, l’espressione «dati personali accessibili a chiunque» (cpv. 3 lett. b) andrebbe sostituita con «dati personali pubblicamente accessibili a chiunque» (cfr. commento relativo all’art. 6 cpv. 1 lett. e AP-LPD).

Articolo 28 Trattamento di dati personali nell’ambito di sistemi pilota

Alcuni rappresentanti del mondo economico470 chiedono che l’articolo 28 venga soppresso o modificato affinché si applichi anche ai soggetti privati. Un partecipante471 concorda con questa disposizione in quanto offre maggiore flessibilità ai progetti pilota, mentre un altro472 ne sollecita invece la cancellazione, ritenendo che una base legale dovrebbe sempre essere necessaria.

Articolo 29 Comunicazione di dati personali

Taluni473 condividono esplicitamente questa disposizione, mentre due Cantoni474 chiedono al contrario che sia mantenuto il testo del vigente articolo 19. Per un Cantone475, il capoverso 1 dovrebbe autorizzare gli organi federali a comunicare dati personali anche quando ciò è necessario per adempiere un compito legale.

460 GL.

461 AG, BL, FR, SO, ZG; PSS; privatim.

462 In particolare USAM; VUD.

463 TI.

464 Consiglio PF.

465 GL.

466 TI.

467 TI.

468 In particolare AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR; privatim.

469 In particolare FPC.

470 In particolare USAM.

471 Consiglio PF.

472 PPS.

473 In particolare GL, ZH.

474 NW, OW.

475 JU.