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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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a. autorità cantonali competenti in materia di protezione dei dati;

b. autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 45;

c. autorità federali nonché autorità cantonali e comunali di polizia per l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 41 capoverso 3, 42 e 43.

Art. 47 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

1L’Incaricato può chiedere alle autorità estere competenti in materia di protezione dei dati le informazioni e i dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti legali. Per ottenerli può mettere a disposizione in particolare le seguenti informazioni:

a. l’identità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di qualsiasi altra persona che partecipa al trattamento;

b. le categorie di persone interessate;

c. l’identità delle persone interessate se:

1. le persone interessate hanno dato il loro consenso, o

2. la comunicazione dell’identità delle persone interessate è indispensabile all’adempimento dei compiti legali dell’Incaricato o dell’autorità estera.

d. i dati personali o le categorie di dati personali trattati;

e. lo scopo del trattamento;

f. i destinatari o le categorie di destinatari;

g. le misure tecniche e organizzative.

2L’Incaricato può concedere assistenza amministrativa a un’autorità estera e metterle a disposizione le informazioni di cui al capoverso 1, sempre che essa s’impegni a:

a. non utilizzare le informazioni e i dati personali per scopi che non siano quelli indicati nella domanda di assistenza amministrativa;

b. dare seguito a una domanda d’assistenza simile della Svizzera;

c. garantire il rispetto del segreto d’ufficio o del segreto professionale;

d. non trasmettere a terzi, senza l’autorizzazione esplicita dell’Incaricato, le informazioni e i dati personali ricevuti;

e. rispettare gli oneri e le limitazioni di trattamento richiesti dall’Incaricato.

Art. 48 Informazione

1L’Incaricato fa rapporto all’Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.

2Nei casi d’interesse generale, l’Incaricato informa il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni.