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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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a. autorità cantonali competenti in materia di protezione dei dati;
b. autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 45;
c. autorità federali nonché autorità cantonali e comunali di polizia per l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 41 capoverso 3, 42 e 43.
Art. 47 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere
1L’Incaricato può chiedere alle autorità estere competenti in materia di protezione dei dati le informazioni e i dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti legali. Per ottenerli può mettere a disposizione in particolare le seguenti informazioni:
a. l’identità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di qualsiasi altra persona che partecipa al trattamento;
b. le categorie di persone interessate;
c. l’identità delle persone interessate se:
1. le persone interessate hanno dato il loro consenso, o
2. la comunicazione dell’identità delle persone interessate è indispensabile all’adempimento dei compiti legali dell’Incaricato o dell’autorità estera.
d. i dati personali o le categorie di dati personali trattati;
e. lo scopo del trattamento;
f. i destinatari o le categorie di destinatari;
g. le misure tecniche e organizzative.
2L’Incaricato può concedere assistenza amministrativa a un’autorità estera e metterle a disposizione le informazioni di cui al capoverso 1, sempre che essa s’impegni a:
a. non utilizzare le informazioni e i dati personali per scopi che non siano quelli indicati nella domanda di assistenza amministrativa;
b. dare seguito a una domanda d’assistenza simile della Svizzera;
c. garantire il rispetto del segreto d’ufficio o del segreto professionale;
d. non trasmettere a terzi, senza l’autorizzazione esplicita dell’Incaricato, le informazioni e i dati personali ricevuti;
e. rispettare gli oneri e le limitazioni di trattamento richiesti dall’Incaricato.
Art. 48 Informazione
1L’Incaricato fa rapporto all’Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.
2Nei casi d’interesse generale, l’Incaricato informa il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni.