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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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c. forniscono all’Incaricato, in occasione dell’inchiesta (art. 41 cpv. 2), informazioni inesatte o rifiutano di collaborare;
d. omettono di notificare all’Incaricato le violazioni della protezione dei dati conformemente all’articolo 17 capoverso 1;
e. omettono di ottemperare a una decisione dell’Incaricato.
3Sono punite, a querela di parte, con la multa fino a 500 000 franchi le persone private che intenzionalmente omettono di informare:
a. i destinatari a cui sono stati comunicati i dati personali, conformemente all’articolo 19 lettera b;
b. il titolare di un trattamento non autorizzato di dati conformemente all’articolo 17 capoverso 4.
4Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 250 000 franchi.
Art. 51 Violazione degli obblighi di diligenza
1Sono punite, a querela di parte, con la multa fino a 500 000 franchi le persone private che intenzionalmente:
a. comunicano dati all’estero in violazione dell’articolo 5 capoversi 1 e 2 e senza che sussistano le condizioni di cui all’articolo 6;
b. affidano il trattamento di dati a un responsabile senza che sussistano le condizioni di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2;
c. non prendono i provvedimenti necessari per proteggere i dati dal trattamento non autorizzato o dalla perdita (art. 11);
d. non effettuano la valutazione d’impatto (art. 16);
e. non adottano le misure di cui all’articolo 18;
f. non documentano il loro trattamento di dati conformemente all’articolo 19 lettera a.
2Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 250 000 franchi.
Art. 52 Violazione dell’obbligo di discrezione
1È punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque rivela intenzionalmente dati personali segreti:
a. dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati;
b. che ha trattato per scopi commerciali.
2È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela dati personali segreti dei quali è venuto a conoscenza nell’ambito dell’attività svolta per conto della persona sottostante all’obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.