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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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c. il destinatario comunica i dati a terzi soltanto con l’autorizzazione dell’organo federale che glieli ha trasmessi; e
d. i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate.
2Gli articoli 4 capoverso 3, 27 capoversi 1 e 2 nonché 29 capoverso 1 non sono applicabili.
Art. 33 Attività di diritto privato di organi federali
1Se un organo federale compie un’attività soggetta al diritto privato, il trattamento dei dati è retto dalle disposizioni applicabili alle persone private.
2La sorveglianza è retta dalle disposizioni applicabili agli organi federali.
Art. 34 Pretese e procedura
1Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l’organo federale responsabile:
a. si astenga dal trattamento illecito dei pertinenti dati personali;
b. elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
c. accerti il carattere illecito del trattamento.
2Se non può essere provata né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’organo federale deve aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato e limitarne il trattamento.
3Il richiedente può in particolare esigere che l’organo federale:
a. rettifichi, cancelli o distrugga i pertinenti dati personali;
b. comunichi a terzi o pubblichi la sua decisione, in particolare la rettifica, cancellazione o distruzione dei dati, il divieto del trattamento, l’opposizione alla comunicazione ai sensi dell’articolo 30 o la menzione che rileva il carattere contestato dei dati.
4La rettifica, cancellazione o distruzione di dati personali non può essere chiesta in riferimento ai fondi di biblioteche, istituti d’insegnamento, musei, archivi accessibili al pubblico e altre istituzioni pubbliche della memoria collettiva. Il richiedente che è in grado di dimostrare un interesse preponderante può tuttavia chiedere che l’istituzione limiti l’accesso ai dati controversi.
5La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili.