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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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4Il Consiglio federale può destituire l’Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:

a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o

b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 38 Attività accessorie

1L’Incaricato non può esercitare un’altra attività lucrativa. Non può neppure esercitare una funzione al servizio della Confederazione o di un Cantone né essere membro della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.

2Il Consiglio federale può autorizzare l’Incaricato a esercitare un’attività accessoria secondo il capoverso 1 sempre che non siano pregiudicati il pieno adempimento della sua funzione, l’indipendenza e la reputazione.

Art. 40 Sorveglianza

1L’Incaricato sorveglia il rispetto delle disposizioni federali sulla protezione dei dati.

2Prima di adottare una decisione riguardante questioni inerenti alla protezione dei dati, le autorità amministrative federali che, in virtù di un’altra legge federale, sorvegliano privati o organizzazioni indipendenti dall’Amministrazione federale invitano l’Incaricato a esprimere il suo parere.

3Se l’Incaricato conduce una procedura propria contro la medesima parte, le due autorità devono coordinare le procedure.

Art. 41 Inchiesta

1L’Incaricato può, d’ufficio o a querela di parte, aprire un’inchiesta nei confronti di un organo federale o di una persona privata se indizi lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe essere contrario alle disposizioni sulla protezione dei dati.

2L’organo federale o la persona privata fornisce all’Incaricato tutte le informazioni richieste da quest’ultimo e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti di sorveglianza. Il diritto di rifiutare informazioni è retto dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa.

3Se l’organo federale o la persona privata non ottempera all’obbligo di collaborare e se i tentativi dell’Incaricato di ottenere le informazioni o i documenti necessari sono risultati vani, nell’ambito di un’inchiesta l’Incaricato può:

a. ispezionare i locali senza preavviso;

b. esigere l’accesso a tutti i dati e alle informazioni necessari.

10 RS 172.021