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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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4Al di fuori di una procedura d’inchiesta l’Incaricato può verificare se le persone private o gli organi federali rispettano le disposizioni sulla protezione dei dati e fornire loro consulenza.

5L’Incaricato informa la persona interessata che ha sporto denuncia sul seguito dato alla denuncia e sull’esito di un’eventuale inchiesta.

Art. 42 Provvedimenti cautelari

1L’Incaricato può ordinare provvedimenti cautelari per mantenere lo stato esistente, salvaguardare interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova.

2Per l’esecuzione dei provvedimenti cautelari l’Incaricato può far capo ad altre autorità federali e agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 43 Provvedimenti amministrativi

1Se sono state violate le disposizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato può ordinare di adeguare, sospendere o cessare del tutto o in parte il trattamento nonché di distruggere tutti i dati o una parte di essi.

2L’Incaricato può inoltre differire o bloccare la comunicazione dei dati verso l’estero se è contraria alle condizioni di cui agli articoli 5 o 6 oppure alle disposizioni speciali di altre leggi federali riguardanti la comunicazione di dati personali all’estero.

Art. 44 Procedura

1La procedura d’inchiesta e le decisioni di cui all’articolo 42 e 43 sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.

2Sono parti soltanto l’organo federale e la persona privata oggetto dell’inchiesta.

3I ricorsi contro i provvedimenti cautelari di cui all’articolo 42 non hanno effetto sospensivo.

2L’Incaricato può impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale relative ai ricorsi.

Art. 45 Obbligo di denuncia

Se nell’ambito dell’esercizio della sua funzione viene a conoscenza di reati perseguibili d’ufficio, l’Incaricato lo comunica alle autorità di perseguimento penale.

Art. 46 Assistenza amministrativa in Svizzera

1Le autorità federali e cantonali comunicano all’Incaricato le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione della presente legge.

2L’Incaricato comunica alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali:

11 RS 172.021