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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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Sezione 6: Disposizioni speciali per il trattamento di dati personali da parte di organi federali
Art. 26 Organo responsabile e controlli
1L’organo federale che tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati.
2Se un organo federale tratta dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati, il Consiglio federale disciplina i controlli e la responsabilità in materia di protezione dei dati.
Art. 27 Basi legali
1Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se esiste una pertinente base legale.
2Per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, la profilazione o l’emanazione di una decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1, è necessaria una base in una legge in senso formale. È sufficiente una base in una legge in senso materiale se:
a. il trattamento è indispensabile per l’adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale; e
b. il trattamento non comporta rischi particolari per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata.
3In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in un caso specifico, trattare eccezionalmente dati personali in assenza di una pertinente base legale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a. il Consiglio federale lo autorizza, sempre che non siano pregiudicati i diritti della persona interessata;
b. la persona interessata ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento;
c. il trattamento è necessario per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole.
Art. 28 Trattamento di dati personali nell’ambito di sistemi pilota
1Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o la profilazione prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:
a. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale già in vigore;
b. sono presi provvedimenti sufficienti per impedire violazioni dei diritti fondamentali della persona interessata; e