Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

valutazione esorta tuttavia la Svizzera a rafforzare le competenze dell’Incaricato, attribuendogli poteri decisionali. Sarebbe inoltre opportuno potenziare le sue competenze sanzionatorie. In occasione della prossima valutazione, prevista nel 2018, la Svizzera dovrà rendere conto del modo in cui ha messo in atto le raccomandazioni degli esperti.

L’AP-LPD tiene conto delle raccomandazioni dell’Unione europea in quanto conferisce all’Incaricato la competenza di emanare decisioni (cfr. art. 41-43 AP-LPD). Per contro, il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno conferire all’Incaricato la competenza di pronunciare sanzioni amministrative nei confronti degli organi federali, poiché tale possibilità, prevista in altri Paesi, non è conforme alla tradizione giuridica svizzera. Il Consiglio federale è inoltre del parere che la possibilità dell’Incaricato di bloccare o sospendere il trattamento da parte di un organo federale e l’inasprimento delle disposizioni penali della LPD siano misure sufficientemente efficaci.

1.2.3 Consiglio d’Europa

Il 28 gennaio 1981 il Consiglio d’Europa ha adottato il primo trattato internazionale sulla protezione dei dati: la Convenzione del 28 gennaio 198128 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale (qui appresso «Convenzione STE 108 »), ratificata dalla Svizzera il 2 ottobre 1997. La Convenzione è stata completata dal Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 200129 alla Convenzione STE 108 concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (STE 181, qui appresso «Protocollo aggiuntivo»), che la Svizzera ha ratificato il 20 dicembre 2007. Nel frattempo, la Convenzione è stata ratificata anche da Stati che non sono membri del Consiglio d’Europa (cfr.

n. Error! Reference source not found.).

Nel 2011 il Consiglio d’Europa ha avviato un processo di modernizzazione della Convenzione STE 108 e del suo Protocollo aggiuntivo teso a consentire di affrontare meglio le sfide che la globalizzazione, l’evoluzione tecnologica e l’aumento del flusso internazionale di dati rappresentano per la protezione della sfera privata e dei diritti fondamentali delle persone interessate. Il Comitato consultivo della Convenzione STE 108, presieduto dalla Svizzera, ha elaborato un progetto di modernizzazione della Convenzione STE 108 (qui appresso

«P-STE 108»). I lavori del comitato ad hoc istituito dal Comitato dei Ministri si sono conclusi nel giugno 2016. Il protocollo di emendamento della Convenzione STE 108 sarà probabilmente adottato dal Comitato dei Ministri all’inizio del 2017 (cfr. qui appresso n. Error! Reference source not found.). Il presente rapporto si basa sul progetto di modernizzazione della Convenzione (stato: settembre 2016)30, che non dovrebbe più subire modifiche sostanziali.

Il contenuto del P-STE 108 è molto simile a quello della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679, ma è meno dettagliato. La Commissione europea, che durante i negoziati ha rappresentato gli Stati membri dell’Unione europea, ha provveduto affinché il testo del P-STE 108 sia conforme al nuovo diritto dell’Unione europea.

1.2.4 Nazioni Unite

In seguito al caso Snowden, il diritto alla sfera privata è diventato un tema prioritario per varie istituzioni dell’ONU. In dicembre 2013 l’Assemblea generale ha adottato una risoluzione31 che invita ogni Stato a rivedere la propria legislazione al fine di tutelare il diritto alla vita privata e che chiede all’Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani (OHCHR) di redigere un rapporto relativo alla promozione del diritto alla vita privata nel contesto della sorveglianza e dell’intercettazione di comunicazioni digitali nonché della raccolta, anche su grande scala, di dati sul territorio nazionale e all’estero. Il rapporto è stato presentato in luglio 201432.

28 RS 0.235.1

29 RS 0.235.11

30 Il testo francese è reperibile all’indirizzo seguente: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/CAHDATA/Version%20consolidée%20convention%20108%20mode rnisée%20juillet%202016.pdf. Versioni in tedesco e in italiano fanno parte della documentazione per la consultazione.

31 Risoluzione 68/167 del 18 dic. 2013 disponibile in francese al seguente indirizzo: http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167

32 OHCHR «Le droit à la vie privée à l’ère du numérique», 2014.