Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
Inoltre, in marzo 2015 il Consiglio dei diritti umani dell’ONU ha istituito, per la durata di tre anni, un relatore speciale sul diritto alla vita privata. Il relatore ha il compito di analizzare le sfide che la rapidissima evoluzione tecnologica e le risultanti nuove possibilità di sorveglianza della comunicazione privata comportano per la tutela del diritto alla sfera privata. La Svizzera ha sostenuto queste due iniziative partecipandovi attivamente.
L’8 marzo 2016 il relatore speciale ha presentato il suo primo rapporto. Vi constata che l’assenza di una definizione universale di «sfera privata» è uno degli ostacoli principali alla sua protezione esaustiva. Nel contesto che ci interessa in questa sede, il rapporto osserva inoltre che il rischio della violazione del diritto alla sfera privata attraverso un uso abusivo di dati personali da parte di imprese private non sia ancora chiarito in modo definitivo33. Mentre originariamente vi era il timore di un uso abusivo di dati personali da parte degli Stati, ora tale timore vige nei confronti delle imprese34. Il relatore speciale ritiene pertanto necessario un dialogo internazionale sulla raccolta e il trattamento di dati personali da parte delle
imprese e sulla loro comunicazione a servizi statali. Prevede pertanto di procedere a
un’ampia consultazione delle imprese e della sociatà civile entro il 2017 nell’ambito del progetto «Corporate online business models and personal data use»35.
Inoltre, il relatore speciale constata che i consumatori sono sempre più consapevoli dei rischi per il diritto alla sfera privata; lo testimonia la rapida crescita del mercato di prodotti e servizi tesi a tutelare la sfera privata36. Il relatore è contrario a sviluppi nazionali che obbligano per legge le imprese a introdurre nei loro prodotti dei meccanismi che permettano
posteriormente l’accesso ai dati criptati37. Infine, riconosce l’importanza del rapido sviluppo di prodotti protetti biometricamente e intende collaborare con la ricerca, le autorità di
perseguimento penale, i servizi d’informazione e la società civile per individuare meccanismi di protezione materiali e giuridici38.
1.2.5 Linee guida OCSE sulla protezione dei dati e il flusso internazionale di dati per-
sonali
Conformemente all’orientamento economico dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le linee guida del 1980 sulla protezione dei dati39, sottoposte a revisione nel 2013, mirano ad armonizzare i diversi livelli nazionali della protezione dei dati. Salvaguardando i diritti dell’uomo, le direttive intendono istituire una base per il
disciplinamento dello scambio internazionale di dati, al fine di evitare ostacoli al commercio e garantire a livello globale uno scambio di dati e un flusso di informazioni liberi. Pur avendo solo carattere di raccomandazione e non essendo vincolanti, le direttive hanno avuto un influsso durevole sull’evoluzione del diritto in materia di protezione di dati a livello
internazionale e nazionale.
Le linee guida relative alla protezione dei dati si applicano a tutti i dati del settore pubblico e privato che in base al tipo di trattamento, alla loro natura e alle circostanze in cui sono usati rappresentano un rischio per la sfera privata e altre libertà individuali. Con otto principi giuridici fondamentali della protezione dei dati (ossia limitazione della raccolta dei dati,
qualità dei dati, finalità, limitazione dell’uso, sicurezza dei dati, trasparenza, diritto di
partecipazione delle persone i cui dati sono trattati e responsabilità)40, intesi come standard minimi, s’intende creare un equilibrio tra i due concetti contrapposti della sfera privata e del libero flusso di informazioni. Le linee guida riviste sono entrate in vigore nel luglio 2013 e, pur mantenendo i suddetti otto principi fondamentali, contengono diverse precisazioni ed
33 HRC, Special Rapporteur Right to Privacy 2016, n. 9.
34 HRC, Special Rapporteur Right to Privacy 2016, n. 9.
35 HRC, Special Rapporteur Right to Privacy 2016, n. 9 e 46 seg.
36 HRC, Special Rapporteur Right to Privacy 2016, n. 50.
37 HRC, Special Rapporteur Right to Privacy 2016, n. 30 seg.
38 HRC, Special Rapporteur Right to Privacy 2016, n. 15 e 46(e).
39 Linee guida OCSE relative alla protezione dei dati e al flusso internazionale di dati personali, 1980, consultabili all’indirizzo: http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm; Linee guida OCSE relative alla protezione dei dati e al flusso internazionale di dati personali, 2013, consultabili all’indirizzo: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf.
40 OCSE, Linee guida sulla protezione dei dati 1980, principi 6-14; OCSE, Privacy Framework 2013, pag. 22 e pag. 47 seg.