Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
n. 1.2.4). Il rapporto fornisce una panoramica concisa che mette in relazione la protezione dei dati nell’era digitale con i diritti dell’uomo e stila un bilancio sconfortante sull’attuale situazione giuridica.
A livello internazionale è vieppiù riconosciuto che qualsiasi trattamento di dati personali può in linea di massima tangere la sfera privata e altri diritti dell’uomo. Per proteggere efficacemente la sfera privata vanno create norme che giustifichino le ingerenze. I diritti applicabili al di fuori di Internet devono valere anche online. Oltre al diritto alla sfera privata, che è garantito dall’articolo 13 della Costituzione federale, ma anche da diversi trattati internazionali vincolanti (art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali17, art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici18), il trattamento di dati può toccare anche altri diritti fondamentali e umani, in particolare la libertà d’opinione e d’informazione (art. 16 Cost., art. 10 CEDU, art. 19 Patto II ONU), la libertà di riunione (art. 22 Cost., art. 11 CEDU, art. 21 Patto II ONU) e d’associazione (art. 23 e 28 Cost., art. 11 CEDU, art. 22 Patto II ONU) o il diritto al rispetto della vita familiare (art. 14 Cost., art. 8 e 12 CEDU, art. 23 Patto II ONU).
Per quanto riguarda la limitazione della protezione della sfera privata occorre rinviare in particolare ai requisiti posti dall’articolo 8 capoverso 2 CEDU a un’ingerenza lecita (base legale, ingerenza giustificata da uno dei motivi esplicitamente menzionati nell’art. 8 cpv. 2 e principio della proporzionalità). Questi requisiti vanno interpretati in senso stretto. Pur concedendo regolarmente agli Stati parte un ampio margine di configurazione in riferimento alla legittimità delle finalità perseguite19, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) pone requisiti molto elevati alla forma della base legale: la legge che permette l’ingerenza deve essere sufficientemente precisa, contenere misure preventive contro l’uso abusivo dei dati e concedere alle persone interessate la possibilità di ricevere informazioni sui dati che le riguardano. La legge deve inoltre disciplinare chi può trattare i dati e a quale scopo, la durata di conservazione dei dati e le modalità di controllo del rispetto delle disposizioni. Nel caso di dati degni di particolare protezione (p. es. abitudini alimentari, stato di salute, ecc.) i requisiti sono più elevati.
1.2.2 Unione europea
1.2.2.1 Normativa pertinente
Negli ultimi decenni l’Unione europea ha adottato vari atti normativi tesi a proteggere i dati personali. L’atto più importante è la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 199520 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui appresso «direttiva 95/46/CE»). Tale direttiva è stata completata dalla decisione quadro 2008/977/GAI21 del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (qui appresso «decisione quadro 2008/977/GAI»).
Nell’ambito del programma di Stoccolma22, l’Unione europea ha dichiarato di voler disporre di una nuova legislazione uniforme sulla protezione dei dati, in particolare al fine di garantire il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, permettere lo sviluppo dell’economia digitale e migliorare la lotta alla criminalità e al terrorismo. Il Consiglio d’Europa ha quindi invitato la Commissione europea a verificare l’efficacia della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI e di presentargli, se necessario, nuove proposte sulla protezione dei dati. Nella comunicazione del 4 novembre 2010 intitolata «Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea»23, la Commissione europea ha concluso che
17 CEDU, RS 0.101
18 Patto II ONU, RS 0.103.2
19 Cfr. ad esempio Corte EDU 59842/00 (Vetter conto Francia) del 31 ago. 2005; Corte EDU 44647/98 (Peck contro Regno Unito) del 28 gen. 2003; Corte EDU 27798/95 (Amann contro Svizzera) del 16 feb. 2000.
20 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
21 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
22 GU C 115, del 4.5.2010, pag. 1.
23 COM (2010) 609 final.