Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
estensioni: tra le altre cose sono definiti in modo più preciso i criteri per la comunicazione di dati all’estero ed è intensificata la cooperazione internazionale41. Le linee guida riviste
prevedono esplicitamente che, a prescindere dal luogo in cui si trovano i dati, il titolare del trattamento è sempre responsabile dei dati sotto il suo controllo42 (OCSE; Linee guida 2013, principio 16). Infine, il trasferimento internazionale di dati tra uno Stato membro e un altro Stato non va limitato se quest’ultimo rispetta le linee direttive o se sussistono garanzie
sufficienti che assicurino il livello di protezione richiesto dalle linee direttive.
1.3 Obiettivi della revisione
Il presente progetto dà seguito al mandato conferito dal Consiglio federale al DFGP di preparare un avamprogetto di legge che tenga conto delle conclusioni del rapporto del
29 ottobre 2014 «Esquisse d’acte normatif relative à la révision de la sur loi la protection des données [Bozza di atto normativo relativo alla revisione della legge sulla protezione dei dati]» come pure delle riforme del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea. Il progetto figura anche tra gli obiettivi del Consiglio federale del 2016 e nel programma di legislatura 2015-2019 (n. 10.1) e attua numerosi interventi parlamentari illustrati al n. 1.1.5.
L’AP persegue diversi obiettivi che si completano a vicenda. Innanzitutto il progetto intende adeguare il diritto svizzero alla rapida evoluzione tecnologica, che si ripercuote fortemente sulla protezione dei dati. Da una parte si tratta di permettere alle persone interessate di riottenere il controllo dei loro dati che, con l’evoluzione della società digitale, sono oggetto di raccolte massicce («Big Data») e il cui trattamento è sempre meno trasparente (p. es. profilazioni basate su algoritmi). Dall’altra, occorre anche responsabilizzare i titolari dei trattamenti, che devono tenere conto delle disposizioni sulla protezione dei dati già al momento della pianificazione di nuovi trattamenti, prevedendo, per impostazione predefinita, la soluzione standard più favorevole alla protezione dei dati. Infine, si tratta di preservare e rafforzare la competitività della Svizzera, creando condizioni che facilitino il flusso internazionale di dati e consolidino l’attrattività del nostro Paese per nuove attività legate alla società digitale. A tal fine è necessario un livello di protezione elevato, riconosciuto su scala internazionale.
Ulteriori obiettivi della presente revisione si evincono dall’evoluzione del diritto dell’Unione europea, di fondamentale importanza nel settore della protezione dei dati, poiché lo scambio transfrontaliero di dati avviene quotidianamente. La direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen e la Svizzera ha l’obbligo di adeguarvi la sua legislazione. Il presente avamprogetto deve altresì attuare le raccomandazioni che l’Unione europea ha emanato nel 2014 in seguito alla valutazione della Svizzera nel quadro dell’accordo di associazione a Schengen (cfr. n. Error! Reference source not found.). Gli esperti europei hanno infatti raccomandato alla Svizzera di conferire competenze decisionali all’Incaricato. Inoltre è indispensabile che la Svizzera usufruisca anche in futuro di una decisione di adeguatezza della Commissione europea con cui questa riconosce una protezione adeguata dei dati (cfr. n. Error! Reference source not found.). A tal fine la legislazione svizzera va adeguata al regolamento (UE) 2016/679, senza tuttavia attuarlo completamente.
Infine, la revisione intende adeguare la legislazione svizzera al P-STE 108, poiché è
nell’interesse del nostro Paese ratificare la Convenzione riveduta non appena sarà aperta alla firma degli Stati parte. Ciò vale anche in relazione alla decisione di adeguatezza della Commissione europea, poiché la firma della Convenzione rivista è di fondamentale importanza per tale decisione. Visto che il testo della Convenzione è in linea di massima definitivo e che il suo contenuto, seppur meno dettagliato, corrisponde in gran parte a quelli della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679, il Consiglio federale ha deciso di anticipare le relative spiegazioni integrandole nel presente rapporto. In tal modo intende evitare la necessità di svolgere una seconda consultazione.
Riassumendo, conseguendo i suddetti obiettivi s’intende da una parte adeguare la legislazione svizzera all’attuale evoluzione tecnologica e, dall’altra, garantire che la Svizzera rispetti gli impegni risultanti dall’Accordo di associazione a Schengen e possa ratificare la Conven-
41 OCSE, Linee guida sulla protezione dei dati 2013, principi 16-18, 19 lett. g e 20-23.
42 OCSE; Linee guida 2013, principio 16.