Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

zione STE 108 rivista. Infine occorre assicurare che la Commissione europea attesti in una decisione di adeguatezza che il nostro Paese fa parte degli Stati terzi con una protezione adeguata dei dati. Tale decisione è di notevole importanza in particolare per l’economia svizzera.

Il presente progetto implica pertanto la revisione totale della LPD (compresa la revisione di altre norme inerenti alla protezione dei dati) e la revisione parziale delle leggi settoriali applicabili alla cooperazione giudiziaria e di polizia instaurata da Schengen.

1.4 Revisione della legge sulla protezione dei dati

1.4.1 Punti essenziali della revisione

La revisione si basa su sette principi che fungono da elementi fondamentali per le singole modifiche.

Un primo elemento fondamentale della revisione è l’approccio basato sui rischi.

L’avamprogetto di revisione si basa in modo coerente sui rischi potenziali per le persone i cui dati sono trattati, poiché i rischi per la sfera privata di queste ultime dipendono in gran parte dalle attività dei vari titolari e responsabili del trattamento. Pertanto i titolari le cui attività presentano un rischio maggiore (p. es. le imprese la cui attività principale è il trattamento di dati) sottostanno a obblighi più severi rispetto a quelli le cui attività presentano rischi minori (p. es. trattamento di dati che si limita a un catalogo di clienti senza dati degni di particolare protezione).

Un secondo elemento è il carattere tecnologicamente neutro dell’avamprogetto di revisione. Alla stregua della legge vigente, anche l’AP-LPD deve trattare allo stesso modo tutte le tecnologie. In tal modo la legge non si preclude allo sviluppo tecnologico e non impedisce innovazioni. Poiché contrario al carattere tecnologicamente neutro dell’atto normativo, si rinuncia ad esempio al requisito della base legale formale per la «procedura di richiamo» nel settore pubblico.

Il terzo elemento fondamentale è la modernizzazione della terminologia, soprattutto per migliorare la compatibilità con il diritto europeo. Determinati termini vengono pertanto ripresi dal diritto europeo: «detentore della raccolta di dati» è sostituito da «titolare del trattamento» e «profilo della personalità», che è un termine prettamente svizzero, è sostituito da «profilazione». La nozione di «dati personali degni di particolare protezione» è estesa ai «dati genetici» e ai «dati biometrici che identificano un individuo in maniera univoca».

Il quarto elemento fondamentale è il miglioramento della trasmissione transfrontaliera di dati. La normativa applicabile alla comunicazione internazionale di dati viene parzialmente estesa. Permane comunque il principio secondo cui nessun dato può essere trasmesso all’estero in assenza di una protezione adeguata dei dati. Tuttavia, compete al Consiglio federale, e non più al titolare del trattamento, decidere se la legislazione di uno Stato terzo soddisfa tale condizione. In assenza di una tale legislazione, l’AP-LPD prevede diverse possibilità per garantire una protezione adeguata e permettere così lo stesso la comunicazione di dati

all’estero.

Un quinto elemento fondamentale della revisione è l’estensione dei diritti delle persone interessate per mezzo di diversi strumenti che permettono loro di controllare meglio i loro dati e decidere in merito all’uso di questi ultimi. Sono in particolare precisate le condizioni per la validità del consenso della persona interessata.

Il sesto elemento fondamentale, secondo cui gli obblighi dei titolari del trattamento sono precisati e si basano maggiormente sulla protezione della persona interessata, è strettamente connesso al quinto. L’AP-LPD amplia l’obbligo di informare e i titolari sono tenuti a effettuare una valutazione d’impatto di determinati tipi di trattamento. Accorgimenti tecnici devono garantire l’allestimento di sistemi favorevoli alla protezione dei dati. I nuovi obblighi sono tuttavia compensati da certe agevolazioni. È ad esempio previsto di sopprimere l’obbligo del settore privato di notificare all’Incaricato le collezioni di dati, il che riduce l’onere dei titolari.