Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

l’Unione europeo aveva bisogno di una politica più globale e più coerente riguardo al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

Il 27 aprile 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato una riforma della legislazione sulla protezione dei dati comprendente due atti normativi. Si tratta, da una parte, del regolamento(UE) 2016/67924 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui appresso «regolamento (UE) 2016/679»), che abroga la direttiva 95/46/CE (cfr. n. 4), e,

dall’altra, della direttiva (UE) 2016/680/CE25 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui appresso «direttiva (UE) 2016/680»), che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (cfr. n. 2).

Per la Svizzera, la direttiva (UE) 2016/680 fa parte dell’acquis di Schengen. In virtù

dell’Accordo del 26 ottobre 200426 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui appresso Accordo di associazione a Schengen), il nostro Paese deve pertanto attuare la direttiva. Non è invece tenuto a recepire il regolamento (UE) 2016/679, poiché secondo l’Unione europea non si tratta di uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

1.2.2.2 Decisione di adeguatezza

Nei settori che non riguardano la cooperazione istituita da Schengen, la Svizzera è considerata uno Stato terzo. Lo scambio di dati tra uno Stato terzo e gli Stati membri dell’Unione europea può essere effettuato soltanto se lo Stato terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi della direttiva 95/46/CE. Tale livello di protezione è verificato periodicamente dalla Commissione europea e constatato in una decisione di adeguatezza. Siffatta decisione può essere revocata in qualsiasi momento.

Nella decisione di adeguatezza del 26 luglio 2000 la Commissione europea ha confermato che la Svizzera dispone di una protezione adeguata dei dati27. Tale decisione si fonda tuttavia sul livello di protezione definito dalla direttiva 95/46/CE. In futuro, l’esame

dell’adeguatezza sarà effettuato alla luce dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679. Affinché la decisione di adeguatezza della protezione dei dati rimanga valida anche in futuro o, in caso di revoca, possa essere emanata nuovamente, la Svizzera deve assolutamente disporre di una legislazione conforme ai requisiti del suddetto regolamento.

1.2.2.3 Raccomandazioni in relazione con gli accordi di Schengen

Con l’associazione a Schengen, la Svizzera si è impegnata a trattare i dati personali, nel quadro della cooperazione instaurata dall’accordo, in modo conforme alla normativa comunitaria applicabile alla protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE e la decisione quadro 2008/977/GAI.

Nell’ambito della valutazione Schengen, l’Unione europea verifica regolarmente se gli Stati associati, e quindi anche la Svizzera, rispettano tale impegno. L’ultima valutazione Schengen della Svizzera si è svolta nel primo semestre del 2014.

L’11 settembre 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il rapporto del comitato di valutazione sulla protezione dei dati in Svizzera. Secondo tale rapporto, la legislazione svizzera sulla protezione dei dati è conforme ai requisiti dell’acquis di Schengen. Il rapporto di

24Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apr. 2016, relativo alla protezione delle perso-

ne fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

25Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apr. 2016, relativa alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, ac certamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89

26 RS 0.362.31

27 Decisione della Commissione del 26 lug. 2000 (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1).