Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
1.6.3 Applicazione collettiva del diritto
Con la revisione della LPD non viene introdotta una normativa sull’applicazione collettiva dei diritti (estensione del diritto delle azioni collettive e introduzione di un’azione o di un concordato collettivi) circoscritta alla protezione dei dati. Gli strumenti dell’applicazione collettiva del diritto saranno invece esaminati in un contesto più ampio e trasversale nell’ambito
dell’attuazione della mozione 13.3931 Birrer-Heimo.
1.6.4 Diritto alla portabilità dei dati
Il Consiglio federale ha valutato se introdurre un diritto della persona interessata alla portabilità dei dati, come quello previsto all’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Il diritto alla portabilità permette alla persona interessata di trasmettere i suoi dati da un sistema di trattamento automatizzato a un altro e implica che essa riceva in un formato strutturato, usuale e leggibile elettronicamente i dati che ha messo a disposizione del titolare del trattamento. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che tale diritto, piuttosto che proteggere la personalità delle persone interessate, consenta loro di riutilizzare i loro dati al fine di far giocare la concorrenza. Appare pertanto problematico emanare le pertinenti norme legali. Tanto più che
l’attuazione del diritto di portabilità potrebbe rivelarsi difficile, in quanto presuppone un’intesa tra i titolari del trattamento e un accordo, perlomeno implicito, sui supporti e gli standard informatici utilizzati. La valutazione dell’impatto di un’eventuale regolamentazione ha inoltre mostrato che l’introduzione del diritto di portabilità dei dati potrebbe rivelarsi molto costosa, in particolare per le imprese con più di 50 collaboratori, poiché queste dovrebbero assumere il personale supplementare necessario per applicare tale diritto.
Prima di prendere in considerazione l’introduzione del diritto alla portabilità dei dati, il Consiglio federale preferisce attendere le esperienze raccolte in seno all’Unione europea. Proseguirà tuttavia il suo esame nel quadro della «Strategia Svizzera digitale».
1.6.5 Commissione extraparlamentare per l’elaborazione e l’approvazione delle rac-
comandazioni di buona prassi
Il Consiglio federale ha valutato se conferire il compito di elaborare e approvare le raccomandazioni di buona prassi a una commissione extraparlamentare invece che all’Incaricato. La soluzione di affidare tale compito all’Incaricato ha tuttavia il vantaggio di non creare oneri amministrativi e finanziari supplementari e consente di intervenire rapidamente.
1.6.6 Modifica dell’organizzazione dell’autorità di controllo
Il Consiglio federale ha valutato l’opportunità di trasformare l’Incaricato in un’autorità collegiale, decidendo alla fine di mantenere la struttura attuale, poco burocratica, semplice e che garantisce decisioni rapide come pure un buon flusso delle informazioni. Si tratta inoltre di una soluzione adottata con successo nei Cantoni e in numerosi Paesi europei (Germania, Polonia o Spagna).
1.6.7 Introduzione di meccanismi speciali per gestire i conflitti
Il Consiglio federale ha esaminato l’opportunità di istituire un organo incaricato di risolvere in sede extragiudiziaria i conflitti in materia di protezione dei dati. Vi ha tuttavia rinunciato poiché, visto che esiste già in numerosi settori (organo di conciliazione delle telecomunicazioni [ombudscom], ombudsman delle banche, ombudsman delle assicurazioni private e della SUVA, ecc.), l’istituzione di un ulteriore organo di conciliazione porterebbe a conflitti di competenza. Inoltre, l’introduzione di un organo aggregato all’Incaricato causerebbe costi notevoli, il che non è conforme all’attuale politica finanziaria del Governo.
1.7 Analisi d’impatto della regolamentazione
L’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) è uno strumento che permette di esaminare e illustrare gli impatti economici dei progetti legislativi della Confederazione. Si tratta di uno strumento vincolante, importante in particolare nel caso di messaggi, rapporti esplicativi e