Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

vi inerenti alla protezione dei dati. Una limitazione è possibile soltanto se l’informazione può comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari (art. 7 cpv. 1 lett. g LTras) o se sussiste il rischio di una lesione della sfera privata della persona giuridica, ad esempio della buona reputazione. L’articolo 9 LTras non si applica più ai documenti che contengono dati di una persona giuridica. Per tutelare i diritti delle persone giuridiche nel caso in cui una domanda si riferisca a documenti ove la concessione dell’accesso potrebbe ledere la loro sfera privata, l’avamprogetto adegua alcune disposizioni della LTras

(cfr. n. 8.2.5).

In seguito all’abrogazione della protezione dei dati delle persone giuridiche, queste non possono più far valere il diritto alla consultazione in virtù della AP-LPD. Possono tuttavia eventualmente chiedere di consultare i documenti pubblici in virtù della LTras, se tali documenti potrebbero contenere informazioni che le riguardano.

Capoverso 2 Deroghe al campo d’applicazione

Come sinora, la legge sulla protezione dei dati non si applica al trattamento di dati da parte di persone fisiche per uso esclusivamente personale (art. 2 cpv. 2 lett. a AP-LPD);

l’adeguamento redazionale non contiene modifiche materiali.

Continua a essere escluso dal campo d’applicazione anche il trattamento di dati personali effettuato dalle Camere federali e dalle commissioni parlamentari nell’ambito dei loro dibattiti (art. 2 cpv. 2 lett. b AP-LPD), per i motivi già illustrati nel messaggio del 23 marzo 198871 concernente la legge federale sulla protezione dei dati. Infine, la lettera d del capoverso 2 riprende la deroga per il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), precisando tuttavia che l’eccezione vale per tutti i beneficiari istituzionali ai sensi della legge

del 22 giugno 200772 sullo Stato ospite che godono dell’immunità in Svizzera. Va osservato che il CICR è escluso dal campo d’applicazione della legge sulla protezione dei dati anche perché è un’organizzazione internazionale.

Lettera c Deroghe per le autorità giudiziarie federali

Secondo il capoverso 2 lettera c è escluso dal campo d’applicazione anche il trattamento di dati personali da parte delle autorità giudiziarie federali indipendenti, nell’ambito della loro attività giurisdizionale.

La deroga è giustificata dato che sottoporre queste autorità alla sorveglianza dell’Incaricato significherebbe pregiudicare la separazione dei poteri e l’indipendenza della giustizia. Inoltre, in questo ambito i diritti delle parti e dei partecipanti al procedimento sono disciplinati esclusivamente dal diritto procedurale (p. es. per mezzo del diritto di consultare gli atti), che concede loro una tutela equivalente a quella della legge sulla protezione dei dati. Ciò vale soprattutto per i diritti delle parti di conoscere i dati che confluiscono nel procedimento e di rettificare determinati dati, nonché per il trattamento di dati nell’ambito di procedure giudiziarie in generale. Il diritto procedurale non disciplina infatti soltanto lo svolgimento dei procedimenti, bensì anche la tutela della personalità delle parti che forniscono dati per il procedimento.

Inoltre, il diritto procedurale esplica effetti anche su procedimenti chiusi. Poiché devono coincidere con il risultato del procedimento, gli atti di un procedimento chiuso possono essere modificati soltanto conformemente al diritto procedurale (rettifica, spiegazione, revisione). Affinché la situazione degli atti non venga modificata posteriormente da elementi estranei al procedimento, il diritto procedurale prevede procedure specifiche per la cura degli atti. Riassumendo, il criterio determinante per l’applicabilità della legge sulla protezione dei dati, in particolare a procedimenti chiusi, è l’assenza, sotto il profilo processuale, di un rapporto individuale diretto con un procedimento. Ne consegue che la legge sulla protezione dei dati è applicabile al trattamento di dati da parte dei servizi amministrativi delle autorità giudiziarie federali, ad esempio al trattamento dei dati sul personale73. In questo ambito le autorità sottostanno alla sorveglianza dell’Incaricato (ma cfr. il capoverso 3).

71 FF 1988 II 353, 381

72 RS 192.12

73 Cfr. FF 1988 II 383