Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
A differenza del diritto vigente, il Consiglio federale propone di usare «attività giurisdizionale» invece di «procedimenti pendenti», poiché quest’ultima nozione non rende giustizia a tutti i tipi di procedimenti. In particolare, il termine di «litispendenza» esiste solo nel diritto di procedura civile.
Rientrano nella nozione di «autorità giudiziarie federali indipendenti» ad esempio il Ministero pubblico della Confederazione, la giustizia militare o le autorità di ricorso indipendenti secondo l’articolo 47 della legge federale del 20 dicembre 196874 sulla procedura amministrativa (PA). La deroga non riguarda invece le autorità cantonali poiché, se il diritto federale non prevede altrimenti, il loro trattamento di dati è disciplinato dal diritto cantonale sulla protezione dei dati. Se i dati personali sono trattati da un’autorità che non può essere designata un’«autorità giudiziaria federale indipendente», la presente deroga non si applica. Il trattamento di dati da parte delle autorità federali di polizia nell’ambito della procedura penale rientra pertanto nel campo d’applicazione dell’AP-LPD; sono tuttavia fatte salve le norme sulla protezione dei dati specifiche a determinati settori. Lo stesso vale per il trattamento di dati da parte di autorità federali nell’ambito di una procedura penale amministrativa. Va infine sottolineato che il nuovo tenore della deroga di cui alla lettera c non ha ripercussioni per le procedure amministrative di prima istanza, che, come sinora, rientrano nel campo d’applicazione della legge sulla protezione dei dati.
Abrogazione della deroga per i registri pubblici (art. 2 cpv. 2 lett d LPD)
Il Consiglio federale ritiene che questa deroga non sia compatibile con l’articolo 3 del
P-STE 108. La modifica riguarda unicamente i registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato tenuti dalle autorità federali, ossia Infostar, Zefix, il registro aeronautico dell’Ufficio federale dell’aviazione civile e il registro dei marchi dell’Istituto federale della proprietà intellettuale. I registri pubblici di diritto privato di competenza dei Cantoni sono retti dal diritto cantonale sulla protezione dei dati, anche nel caso in cui i dati siano trattati in esecuzione del diritto federale. Tuttavia il diritto cantonale sulla protezione dei dati non può impedire
l’applicazione corretta e uniforme del diritto privato federale. L’abrogazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d LPD non ha pertanto conseguenze per i registri seguenti.
Il registro fondiario è un registro pubblico di competenza dei Cantoni. In virtù delle dispo-
sizioni federali sul diritto in materia di registro fondiario (art. 942 segg. CC, art. 955 CC e ordinanza del 23 settembre 201175 sul registro fondiario [ORF]), gli uffici del registro fondiario dei Cantoni devono tenere un registro fondiario. I Cantoni sono responsabili dei danni derivanti dalla tenuta dei registri (art. 955 CC).
Nel settore dei trasporti la tenuta del registro del naviglio compete ai Cantoni (art. 1 e 4
dell’ordinanza del 16 giugno 198676 sul registro del naviglio). Alla tenuta del registro è applicabile l’ORF, salvo disposizioni contrarie della legislazione federale sul registro del naviglio.
Secondo l’articolo 927 del Codice delle obbligazioni (CO)77, ogni Cantone deve tenere un
registro di commercio, designare l’ufficio incaricato della tenuta corretta e prevedere un’autorità incaricata di esercitare la vigilanza su tale ufficio (art. 3 e 4 cpv. 1
dell’ordinanza del 17 ottobre 200778 sul registro di commercio).
La tenuta del registro sulle esecuzioni e sui fallimenti compete ai Cantoni (art. 8 cpv. 1
della legge federale dell’11 aprile 188979 sulla esecuzione e sul fallimento).
Il registro pubblico sulle riserve di proprietà è tenuto dagli uffici cantonali delle esecuzioni
(art. 715 CC).
Capoverso 3 Tribunali della Confederazione
74 RS 172.021
75 RS 211.432.1
76 RS 747.111
77RS 220
78 RS 221.411
79 RS 281.1