Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere effettuate spontaneamente o su domanda.

8.1.7.11 Art. 47 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

Questa nuova disposizione disciplina l’assistenza amministrativa tra l’Incaricato e le autorità incaricate della protezione dei dati all’estero. L’articolo 31 capoverso 1 lettera c LPD si limita infatti a conferire all’Incaricato il compito di collaborare con le suddette autorità.

La disposizione traspone nel diritto svizzero l’articolo 50 della direttiva (UE) 2016/680 ed è inoltre conforme agli articoli 15 e 16 P-STE 108. L’articolo 61 del regolamento (UE) 2016/679 prevede un disciplinamento analogo.

Capoverso 1 Domanda di assistenza amministrativa alle autorità estere

In virtù del capoverso 1 l’Incaricato può chiedere assistenza amministrativa a un’autorità estera anche senza aver aperto un’inchiesta ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 AP-LPD. L’incaricato deve rivolgere la richiesta al suo omologo all’estero, ossia all’autorità incaricata della protezione dei dati. Per poter comunicare le informazioni di cui al capoverso 1

l’Incaricato deve assicurarsi che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 5 AP-LPD.

Il capoverso 1 lettere a-g elenca le informazioni che l’Incaricato può fornire per ottenere assistenza amministrativa. Per poter comunicare l’identità delle persone interessate (lett. c),

l’Incaricato deve ottenere il consenso di ciascuna di loro conformemente alle condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 6 AP-LPD (cpv. 1, lett. c, n. 1). In mancanza del consenso, i dati possono essere comunicati soltanto se ciò è indispensabile all’adempimento dei compiti legali dell’Incaricato o dell’autorità estera (cpv. 1 lett. c n. 2). Queste condizioni corrispondono a quelle previste dall’articolo 29 capoverso 2 lettere a e b AP-LPD.

Capoverso 2 Assistenza amministrativa alle autorità estere

Il capoverso 2 disciplina l’assistenza amministrativa concessa dalla Svizzera a un’autorità estera. La prima condizione si trova nella frase introduttiva: l’autorità richiedente deve essere, nel proprio Paese, un’autorità competente in materia di protezione dei dati. Le lettere a-e elencano cinque ulteriori condizioni. Conformemente al principio della finalità, l’autorità richiedente deve impegnarsi a non utilizzare le informazioni e i dati personali per finalità che non siano quelle indicate nella domanda di assistenza amministrativa (lett. a). Lo Stato estero deve inoltre garantire il principio della reciprocità (lett. b). L’autorità richiedente deve altresì impegnarsi a rispettare il segreto d’ufficio e quello professionale e a non trasmettere a terzi, senza l’autorizzazione esplicita dell’Incaricato, le informazioni ricevute (lett. c e d). Infine, l’autorità richiedente deve rispettare le limitazioni di trattamento richieste dall’Incaricato (lett. e).

L’Incaricato può rifiutare la domanda di assistenza se ad esempio non sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 5 AP-LPD o se uno dei motivi previsti dall’articolo 29 capoverso 6 AP-LPD si oppone alla comunicazione dei dati personali.

La comunicazione si svolge caso per caso e di regola è rapida e gratuita.

Le informazioni possono essere comunicate spontaneamente o su domanda dell’autorità estera (art. 5 o 25a PA).

8.1.7.12 Art. 48 Informazione

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 30 capoverso 1 LPD.

Il capoverso 2 estende l’informazione attiva dell’Incaricato. Quest’ultimo informa il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue decisioni, sempreché l’informazione sia d’interesse generale. Il secondo periodo dell’articolo 30 capoverso 2 LPD è abrogato. In quanto autorità indipendente, l’Incaricato può decidere autonomamente il contenuto dell’informazione da fornire al pubblico. I dati devono essere resi anonimi, salvo se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (art. 29 cpv. 3 e 5 AP-LPD). Si applicano inoltre le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 6 AP-LPD.