Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
L’obbligo dell’autorità di controllo di presentare un rapporto d’attività è previsto
dall’articolo 49 della direttiva (UE) 2016/680 e dall’articolo 12bisparagrafo 5bisP-STE 108.
L’articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679 prevede un disciplinamento analogo.
8.1.7.13 Art. 49 Altri compiti
Rispetto al diritto in vigore (art. 31 LPD), l’elenco dei compiti conferiti all’Incaricato è completato allo scopo di attuare l’articolo 46 paragrafo 1 lettere d ed e della direttiva (UE) 2016/680. Questi nuovi compiti corrispondono anche alle esigenze dell’articolo 12bislett. e P-STE 108.
L’Incaricato ha in particolare il compito di informare e offrire consulenza agli organi della Confederazione e dei Cantoni in merito alle questioni inerenti alla protezione dei dati. Ne fanno parte anche manifestazioni informative o corsi di perfezionamento, soprattutto per i titolari del trattamento nel settore pubblico (lett. a). Un ulteriore compito è sensibilizzare alla protezione dei dati il pubblico e soprattutto le persone bisognose di particolare protezione quali i minori o le persone anziane (lett. c). L’Incaricato deve inoltre informare, su richiesta, le persone interessate in merito all’esercizio dei loro diritti (lett. d).
In virtù della lettera e l’Incaricato deve essere consultato in merito a tutti i progetti di atti legislativi e di provvedimenti della Confederazione implicanti il trattamento di dati personali e non più soltanto in merito a quelli che tangono in maniera rilevante la protezione dei dati. Tale modifica corrisponde alla prassi attuale.
Abrogazione dell’articolo 33 LPD
Questa disposizione può essere abrogata. Il capoverso 1, secondo il quale la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale, ha in effetti solo una portata dichiaratoria. Il capoverso 2 è invece superfluo, poiché l’AP-LPD conferisce all’Incaricato la competenza di adottare misure di controllo (art. 40) e provvedimenti cautelari (art. 41). Non è pertanto più necessario che egli si rivolga al Tribunale amministrativo federale per chiedere provvedimenti cautelari.
8.1.8 Disposizioni penali
Il Consiglio federale ha scelto di non conferire all’Incaricato la competenza di infliggere sanzioni amministrative. Infatti se così fosse, per assicurare la legalità e la disponibilità ad accettare tali decisioni e garantire la tutela dei diritti procedurali, la struttura organizzativa
dell’Incaricato dovrebbe essere modificata, adeguandola ad esempio a quella della Commissione svizzera della concorrenza. È stato tuttavia deciso di rinunciarvi soprattutto per motivi legati ai costi. È inoltre preferibile punire i rei nell’ambito di procedimenti penali e fornire così tutte le garanzie del Codice di procedura penale. Questa opzione, che è controcorrente rispetto alla grande maggioranza della autorità di controllo estere110, implica un rafforzamento notevole della parte penale della legge. Le sanzioni devono essere dissuasive, come lo esigono il P-STE 108 (art. 10)111 e la direttiva (UE) 2016/680 (art. 57). Con un sistema penale troppo debole, la Svizzera potrebbe vedersi rifiutare il rinnovo della decisione di adeguatezza da parte dell’Unione europea (art. 45 del regolamento [UE] 2016/679). Il regolamen-
to (UE) 2016/679 prevede infatti la possibilità di infliggere, a complemento o in sostituzione dei provvedimenti amministrativi (art. 58), multe amministrative assai elevate per numerose violazioni degli obblighi, anche in caso di negligenza (art. 83). L’AP-LPD prevede pertanto di aumentare la multa a un massimo di 500 000 franchi. Tuttavia se la disposizione penale si rivolge soprattutto a persone fisiche, l’importo della multa rimane entro limiti ragionevoli; non sarebbe in particolare ragionevole determinarne l’ammontare in base alla cifra d’affari, come previsto per le sanzioni amministrative per le imprese. In virtù dell’articolo 53 AP-LPD le persone giuridiche possono direttamente essere perseguite penalmente (cfr. il commento all’art. 53 AP-LPD).
110 Di regola, le autorità degli Stati membri dell’UE possono infliggere multe. Lo stesso vale per le autorità di Argentina, Singapore, Colombia e Turchia.
111 Cfr. i nn. 95 e 96 del progetto di rapporto esplicativo di CAHDATA del 2 giu. 2016.