Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 78Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
8.1.8.1 Art. 50 Violazione degli obblighi di informare, notificare e collaborare
L’articolo 50 AP-LPD riprende fondamentalmente l’articolo 34 LPD, completandolo in modo da tenere conto dei nuovi obblighi del titolare e del responsabile del trattamento.
Ammontare della multa
La disposizione prevede di aumentare l’importo massimo della multa – attualmente di 10 000 franchi in virtù dell’articolo 106 capoverso 1 CP – a 500 000 franchi. Il Consiglio federale ritiene infatti che, in considerazione dell’assenza di controllo da parte delle persone interessate sui propri dati, della mancante trasparenza dei trattamenti e del crescente potere degli operatori economici, sia necessario infliggere multe efficaci. Multe simili si trovano anche in altre leggi federali, quali la legge federale del 18 dicembre 1998112 sulle case da gioco (LCG; art. 56) o la legge dell’8 novembre 1934113 sulle banche (LBCR; art. 49). Va inoltre osservato che il regolamento (UE) 2016/679 (art. 83) prevede la possibilità di infliggere sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro o, nel caso di un’impresa, pari al 2 per cento della cifra d’affari annuale, o addirittura fino a 20 milioni di euro o al 4 per cento della cifra d’affari annuale. Anche questo è un argomento a favore dell’aumento della multa, che sarà certamente un criterio determinante per valutare se la legislazione svizzera garantisce una protezione adeguata ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679. Si potrebbe anche pensare di trasformare le contravvenzioni in delitti, il che permetterebbe di punirli con una pena pecuniaria o con una pena detentiva di almeno tre anni. Il Consiglio federale intende tuttavia rinunciarvi in considerazione della minore gravità di questi comportamenti rispetto a quelli contemplati dall’articolo 52 AP-LPD (cfr. il commento all’art. 52).
È pertanto giustificato continuare a considerare come contravvenzioni le violazioni degli obblighi di informare, notificare e collaborare, aumentando tuttavia notevolmente le sanzioni. Va osservato che l’ammontare previsto costituisce un valore massimo e che spetta al giudice fissare la multa concreta tenendo conto della situazione economica dell’autore della contravvenzione (art. 106 cpv. 3 in combinazione con l’art. 47 CP). Inoltre, conformemente
all’articolo 52 CP, occorre prescindere dal perseguimento penale o dalla punizione in casi di lieve entità.
Capoverso 1
Il capoverso 1 contempla le violazioni dell’obbligo di informare. La lettera a punisce le persone private che forniscono intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete nell’ambito del loro obbligo d’informare (art. 13 e 15 AP-LPD) e del diritto d’accesso (art. 20 AP-LPD). La disposizione riprende sostanzialmente il contenuto del diritto vigente (art. 34 cpv. 1 lett. a LPD) adeguando i rinvii alle nuove disposizioni.
Il capoverso 1 lettera b punisce le persone private che omettono intenzionalmente, da una parte, di informare la persona interessata conformemente agli articoli 13 capoversi 1 e 5, 15 e 17 capoverso 2 AP-LPD, o, dall’altra, di fornirle le informazioni di cui all’articolo 13 capoversi 2-4 AP-LPD. L’AP-LPD riprende in linea di massima il diritto vigente (art. 34 cpv. 1 lett. b LPD), adeguandolo al nuovo contenuto dell’obbligo di informare.
Il capoverso 1 lettera c punisce le persone private che omettono intenzionalmente di comunicare all’Incaricato il risultato della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati conformemente all’articolo 16 capoverso 3. La valutazione d’impatto è uno strumento importante che permette all’Incaricato di esercitare la sua funzione di sorveglianza. È pertanto giustificato sanzionare la violazione di tale obbligo. Anche il regolamento (UE) 2016/679 prevede
sanzioni (art. 83 cpv. 4 lett. a).
Capoverso 2
L’articolo 49 capoverso 2 lettera a punisce le persone private che omettono di comunicare all’Incaricato le garanzie specifiche, segnatamente contrattuali (art. 5 cpv. 3 lett. b AP-LPD), o le norme vincolanti d’impresa (art. 5 cpv. 3 lett. c n. 2 e cpv. 6 AP-LPD) oppure non gli comunicano che intendono ricorrere a garanzie standardizzate (art. 5 cpv. 3 lettera d n. 2 e
112 RS 935.52
113 RS 952.0